Sentenza del 13/10/2022 n. 29994 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale (assegnazione categoria D/8 invece di E/1) con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il motivo unico di ricorso denunciava la violazione delle norme sulla liquidazione delle spese e dei compensi (D.Lgs. n.546/1992 e D.M. n.55/2014 e relative tariffe), contestando la liquidazione in sede d'appello, a favore dell'Agenzia delle Entrate, di compensi per complessivi Euro 9.000,00 basati su una nota spese che includeva fasi (fase cautelare e fase istruttoria) non svolte e senza considerare che la controversia doveva essere considerata di valore indeterminabile (per le questioni catastali) e che va applicata la riduzione del 20% prevista quando l'amministrazione è assistita dai propri funzionari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla liquidazione delle spese di grado d'appello. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi a favore dell'amministrazione finanziaria in Euro 4.460,00 (compensi netti dopo la riduzione del 20% prevista per la rappresentanza da funzionari), invece dei precedenti Euro 9.000,00; ha inoltre condannato l'amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente (Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi, oltre al 15% forfettario sui compensi e accessori di legge). La decisione ha accertato che la controversia catastale è di valore indeterminabile e che non possono essere liquidati compensi per fasi processuali non svolte.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
"Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"
Definisce il principio generale per la determinazione del valore della lite: solo l'importo del tributo contestato rileva. Tuttavia, per le controversie catastali la giurisprudenza e la normativa considerano il valore indeterminabile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis, comma 2
"Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo"
Attribuisce espressamente alle controversie catastali il carattere di valore indeterminabile (operative le esclusioni riportate dalla norma) e costituisce base per escludere che il versamento di imposte non impugnate determini il valore della lite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis (ora 2-sexies)
"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore... se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto"
Prevede che, quando l'amministrazione è assistita da funzionari, i rimborsi spese seguono i criteri per gli avvocati ma con una riduzione del 20% quale compensazione per l'attività svolta dai funzionari.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, commi 4 e 5
"4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione... 5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
Stabilisce i criteri per la determinazione del valore ai fini della liquidazione dei compensi: se il valore non è determinabile con tali criteri la controversia si considera di valore indeterminabile (applicabile alle controversie catastali).
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5, lett. c
"rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta"
Sancisce che, ai fini della liquidazione dei compensi, si devono computare solo le fasi processuali effettivamente svolte: non si possono liquidare voci (es. fase cautelare, fase istruttoria) se non svolte.
Punto 24 dell'allegato unico al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Riferimento ai parametri/indicatori tariffari (complessità bassa/media/alta) utilizzati come criteri orientativi per la liquidazione dei compensi; tali parametri non sono più vincolanti ma servono da misura standard di riferimento, e il giudice deve motivare lo scostamento apprezzabile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento di cassazione invocato per vizio di diritto (violazione di norme in materia di liquidazione delle spese).
Consente alla Corte di Cassazione, ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito della questione con pronunciamento sostitutivo (decidere nel merito).
Massime di principio
- Le controversie relative al classamento catastale e all'attribuzione della rendita catastale si considerano, di regola, di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese e dei compensi.
- Per la determinazione del valore della lite non rileva il pagamento di imposte non impugnate: il valore si fonda sull'oggetto processuale specificamente dedotto in giudizio (e, per le materie catastali, risulta spesso indeterminabile).
- Quando il valore è indeterminabile ai sensi del D.M. n.55/2014, il giudice applica i parametri indicativi (bassa/media/alta complessità) e, se si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi, deve motivare la scelta e la misura dello scostamento.
- Nella liquidazione dei compensi si computano solo le fasi processuali effettivamente svolte: non è ammissibile liquidare voci per fasi (es. fase cautelare, istruttoria) non svolte nel concreto grado di giudizio.
- Se l'amministrazione finanziaria è assistita in giudizio dai propri funzionari, la liquidazione delle spese segue i criteri per gli avvocati con una riduzione obbligatoria del 20% dell'ammontare complessivo.
- I nuovi parametri (D.M. n.55/2014) sono applicabili quando la liquidazione giudiziale avviene dopo la loro entrata in vigore e si riferisce a compensi non ancora definitivi; in caso di giudizio d'appello il giudice applica la disciplina vigente al momento della decisione d'appello, anche per le spese del grado precedente, salvo diverse ragioni motivate.
- Il giudice che liquida le spese deve operare un calcolo analitico e motivato quando si discosta dai parametri medi: in mancanza, la decisione è correggibile in sede di legittimità.
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