Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48570/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta di unificazione delle pene. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 663 cod. proc. pen., sostenendo che la giurisprudenza consente di considerare, ai fini del cumulo, anche pene già estinte per effetto dell'espiazione e che analoghe considerazioni dovessero valere nel caso di estinzione per indulto. In sostanza la difesa sosteneva che il giudice dell'esecuzione dovesse valutare l'effetto sul cumulo anche di pene estinte per indulto e non considerare l'estinzione come un ostacolo irrevocabile all'unificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso la motivazione della Corte territoriale secondo cui la sentenza del 7/12/2006 era già stata dichiarata estinta per intervenuto indulto e, dunque, alla data di consumazione degli ultimi reati (2004-2005) non esisteva alcuna pena da espiare da inserire nel cumulo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui nel cumulo vanno inserite le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato e, se rilevanti, anche pene già espiate che possano influire sul criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale; tuttavia nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni. In conseguenza del rigetto la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 663 c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione prospettata.

  • art. 78 c.p.

    Richiamato come criterio moderatore che può essere influenzato anche da pene già espiate: tali pene, se rilevanti per l'applicazione dell'art. 78 o per il cumulo materiale, devono essere valutate ai fini dell'esecuzione delle pene concorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca)

    Richiamata quale principio secondo cui nel cumulo vanno inserite non solo le pene non ancora espiate alla data dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate se possono avere effetti sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale.

Massime di principio

  • Una pena estinta per indulto prima o alla data di commissione dell'ultimo reato non può essere inserita nel cumulo perché non esisteva alcuna pena da eseguire a quel momento.
  • Pene già espiate possono comunque essere considerate nell'operazione di cumulo quando possano influire sul criterio moderatore dell'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale (ad es. per il calcolo di benefici o per il computo temporale).
  • Il giudice dell'esecuzione deve verificare lo stato delle pene alla data di commissione dell'ultimo reato: rilevano le pene effettivamente esistenti ed eseguibili a quella data.
  • Chi chiede l'unificazione deve documentare che la sentenza da unificare produceva effetti rilevanti al momento del fatto terminale (ossia non era già estinta oppure incidava sul criterio moderatore o sui requisiti per benefici).
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta generalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.