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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1159/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la società resistente per ottenere il compenso dovuto per l’attività di mandataria, consistita nel procurare alla mandante un finanziamento agevolato destinato a un investimento turistico in Sardegna. Nello stesso giudizio era stata chiamata anche la società acquirente di un immobile della mandante, in relazione a una domanda revocatoria poi rinunciata nell’ambito di un accordo: la ricorrente acconsentiva alla cancellazione della trascrizione della domanda e la resistente si impegnava a versare Euro 229.455,06, con salvezza della ripetizione di quanto fosse risultato non dovuto. Il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto alla ricorrente Euro 48.519,87 oltre accessori. La resistente aveva quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per la differenza tra quanto versato in esecuzione dell’accordo e la somma riconosciuta dal Tribunale; l’opposizione della ricorrente era stata respinta e il decreto confermato. La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello contro tale decisione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denunciava la violazione dell’art. 39 c.p.c., lamentando la mancata dichiarazione di litispendenza o continenza rispetto al distinto giudizio d’appello sulla quantificazione del compenso. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 274 c.p.c., censurando la mancata riunione dei procedimenti, che avrebbe potuto evitare decisioni contrastanti. La resistente aveva eccepito preliminarmente che la sentenza d’appello era sorretta da due autonome rationes decidendi, una delle quali non impugnata, riguardante la carenza di interesse ad agire della ricorrente.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare della resistente: il rilievo della Corte d’appello sull’assenza di utilità concreta dell’accoglimento non costituiva una ratio autonoma, ma era parte della valutazione unitaria sull’inammissibilità della doglianza. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi contestavano l’accertamento relativo alla continenza o alla mancata riunione delle cause; la decisione sull’esistenza o inesistenza della continenza è impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 39 e 42 c.p.c. La Corte ha esaminato la possibile conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza in applicazione del principio di conservazione, ma l’ha esclusa perché il ricorso era stato avviato alla notificazione il 21 ottobre 2016, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello, avvenuta via PEC il 31 agosto 2016. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata era sostanzialmente corretta, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto è inderogabile e non può essere modificata per litispendenza, continenza o connessione. L’eventuale contrasto fra giudicati, una volta scaduti i termini per le allegazioni nei giudizi di merito, può essere superato in sede esecutiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    Orbene, l’accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 2, non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall’art. 42 c.p.c., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza “anche ai sensi degli artt. 39 e 40”.

    L’accertamento giudiziale della continenza è collegato alla pronuncia sulla competenza e deve essere impugnato mediante regolamento di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione.

  • art. 42 c.p.c.

    Orbene, l’accertamento del rapporto di continenza tra cause, effettuato dal giudice di merito a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 2, non ha alcuna autonomia rispetto alla pronuncia sulla competenza, come sancito dall’art. 42 c.p.c., che prevede il rimedio esclusivo del regolamento di competenza per le sentenze che pronunciano sulla competenza “anche ai sensi degli artt. 39 e 40”.

    Il regolamento di competenza è il rimedio esclusivo contro il provvedimento che accerta l’esistenza o l’inesistenza di continenza fra cause.

  • art. 159 c.p.c., comma 3

    In applicazione del principio di conservazione dettato dall’art. 159 c.p.c., comma 3, occorre quindi verificare se il ricorso ordinario per cassazione proposto dalla Service Group possa essere convertito in istanza di regolamento di competenza, con particolare riferimento all’osservanza del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 47 c.p.c., comma 2.

    Il principio di conservazione consente di valutare la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza, purché ne ricorrano i presupposti, compreso il rispetto del termine perentorio previsto per quest’ultimo.

  • art. 47 c.p.c., comma 2

    In applicazione del principio di conservazione dettato dall’art. 159 c.p.c., comma 3, occorre quindi verificare se il ricorso ordinario per cassazione proposto dalla Service Group possa essere convertito in istanza di regolamento di competenza, con particolare riferimento all’osservanza del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall’art. 47 c.p.c., comma 2.

    La conversione del ricorso in regolamento di competenza è possibile soltanto se è rispettato il termine perentorio di trenta giorni; nel caso deciso il termine non era stato osservato.

  • art. 274 c.p.c.

    Con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art. 39 c.p.c. Con il secondo, la violazione dell’art. 274 c.p.c. Con tutte e due le censure si denuncia il contrasto fra la sentenza impugnata e quella n. 1846/2016 pronunciata della Corte d’appello di Venezia sul procedimento asseritamente “continente”.

    La norma è menzionata quale fondamento del motivo relativo alla mancata riunione delle cause, ma la Corte dichiara inammissibile il ricorso per l’erronea scelta del mezzo d’impugnazione e non ne svolge un’autonoma interpretazione.

  • art. 385 c.p.c., comma 1

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

    In conseguenza della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il giudice deve dare atto dell’obbligo per l’impugnante soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza discrezionalità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, che impone, al ricorrere dei presupposti, il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La decisione del giudice di merito sull’esistenza o sull’inesistenza del rapporto di continenza tra cause non è autonomamente impugnabile con ricorso ordinario per cassazione: in quanto attinente alla competenza, deve essere contestata esclusivamente mediante regolamento di competenza.
  • Il ricorso ordinario per cassazione proposto contro una pronuncia sulla continenza può essere convertito in regolamento di competenza in applicazione del principio di conservazione, ma la conversione presuppone il rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.c.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto è inderogabile e immodificabile anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione.
  • L’eventuale contrasto tra giudicati, quando siano ormai scaduti i termini per le allegazioni nei giudizi di merito, può essere superato in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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