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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24417/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un investitore aveva chiesto in primo grado di dichiarare la nullità o inesistenza dell’acquisto del prodotto finanziario denominato "BNPP Athena Double chance su Saipem 3 anni", oppure, in subordine, di annullarlo per vizio del consenso, risolverlo per inadempimento e condannare la banca al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo invalido l’acquisto e condannando la banca alla restituzione della somma investita. In appello, promosso dalla banca, la Corte territoriale ha invece respinto tutte le domande, ritenendo provata la conclusione per iscritto del contratto quadro di negoziazione, l’adempimento degli obblighi informativi dell’intermediario e l’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo dell’investitore. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 345 e 702 quater c.p.c. per avere la Corte d’appello ammesso nuovi documenti e nuove prove della banca, in particolare il contratto quadro, nel giudizio di appello avverso ordinanza resa nel procedimento sommario; 2) violazione degli artt. 2702 e 2724 c.c. per aver valorizzato un questionario di profilatura privo di sottoscrizione, ritenuto non idoneo a provare i fatti; 3) violazione degli artt. 112 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 2697 c.c., 21 t.u.b. e 28-29 Regolamento Consob n. 11522/1998, per motivazione apparente o mancante sulla ritenuta adeguatezza dell’operazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nell’appello avverso ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione l’art. 702 quater c.p.c. consente nuovi mezzi di prova e nuovi documenti se indispensabili, e che l’indispensabilità va intesa in senso ampio, come idoneità a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, a prescindere dal fatto che la parte sia rimasta contumace in primo grado; il richiamo all’art. 345 c.p.c. serve solo come criterio interpretativo del concetto di indispensabilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito. Ha infine respinto il terzo motivo perché la motivazione della Corte d’appello sull’adeguatezza dell’operazione era intelligibile e sufficiente: dal questionario di profilatura risultava un elevato livello di conoscenza finanziaria dichiarato dall’investitore, coerente con un prodotto a rischio alto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 quater c.p.c.

    "sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile"

    Nel giudizio di appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione sono ammissibili nuovi mezzi di prova e nuovi documenti se indispensabili; l’indispensabilità coincide con l’idoneità a eliminare l’incertezza sulla ricostruzione fattuale decisiva.

  • art. 345 c.p.c.

    La disciplina sul divieto di nuove prove nel giudizio di appello ordinario non si applica direttamente all’appello avverso ordinanza nel procedimento sommario, ma può essere richiamata solo per interpretare il requisito dell’indispensabilità.

  • art. 2702 c.c.

    La censura sulla valenza probatoria di un documento privo di sottoscrizione è stata ritenuta inammissibile perché investiva la valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova documentale; la Corte non ha ritenuto ammissibile la doglianza perché volta a sovrapporsi al giudizio di fatto del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che la sentenza d’appello avesse deciso la domanda con motivazione riconoscibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della Corte d’appello è stata reputata esistente e sufficiente, non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della motivazione sul profilo di rischio e sulla profilatura dell’investitore.

  • art. 21 t.u.b.

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi dell’intermediario; la Corte di merito aveva ritenuto tali obblighi adempiuti.

  • artt. 28 e 29 Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    Richiamati per gli obblighi dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento; la Corte ha condiviso l’accertamento di adeguatezza dell’operazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per il deposito di memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, il requisito dell’indispensabilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti va inteso in senso sostanziale: è indispensabile ciò che può eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione dei fatti decisivi posti a base della decisione impugnata.
  • La contumacia della parte in primo grado non esclude, di per sé, l’ammissibilità in appello di nuovi documenti o prove ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., se il collegio ne ravvisa l’indispensabilità.
  • Il richiamo all’art. 345 c.p.c. nel giudizio sommario di appello ha funzione soltanto interpretativa e non applica direttamente il regime restrittivo del processo ordinario.
  • Le censure di legittimità che contestano la lettura e il peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori sono inammissibili quando mirano solo a una rivalutazione del fatto e della prova.
  • La motivazione sulla adeguatezza di un’operazione finanziaria è sufficiente quando rende percepibile l’iter logico seguito dal giudice e collega il profilo di rischio del prodotto alle caratteristiche dichiarate dall’investitore.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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