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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 13497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento. Ha denunciato la violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva escluso erroneamente l’accertamento induttivo per il solo fatto che il contribuente adottava la contabilità semplificata. Secondo l’Agenzia, rilevavano invece l’esiguità dei ricavi e l’incongruenza rispetto agli studi di settore, oltre alle irregolarità contabili riscontrate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la contabilità semplificata non impedisce di per sé l’applicazione degli studi di settore e che l’accertamento induttivo può fondarsi anche sull’inattendibilità complessiva dei dati, su gravi incongruenze e su elementi che rendano antieconomica l’attività. Nel caso concreto erano state rilevate l’omessa indicazione delle rimanenze iniziali e finali, la mancata indicazione dei criteri di valutazione dei beni acquistati e l’assoluta esiguità del reddito dichiarato. La sentenza della CTR, che aveva annullato l’accertamento notificato il 12 luglio 2005 per il periodo d’imposta 2003 (reddito rettificato da 10.349 a 19.553 euro), è stata cassata con rinvio a un’altra sezione della medesima CTR per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla legittimità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza

    L’accertamento induttivo può essere legittimo anche quando le scritture sono formalmente regolari, se nel loro complesso risultano inattendibili alla luce di elementi che contrastano con criteri fondamentali di ragionevolezza.

  • D.L. n. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    l'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta dagli studi di settore D.L. n. 331 del 1993 , ex artt. 62 bis e sexies.

    Gli studi di settore possono contribuire a fondare l’accertamento quando emergono gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni concrete dell’attività.

Massime di principio

  • La contabilità semplificata non esclude l’accertamento basato sugli studi di settore e la sua regolarità formale non costituisce, da sola, una prova contraria sufficiente.
  • L’accertamento induttivo può basarsi su una valutazione complessiva dell’inattendibilità contabile, considerando anche omissioni documentali, ricavi o redditi anormalmente bassi e incongruenze rispetto alle caratteristiche dell’attività.
  • La cassazione con rinvio non conferma definitivamente la pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare il caso applicando i principi indicati dalla Cassazione.

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