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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42536/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso nasce avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 14/12/2021 che aveva annullato la misura cautelare (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora) precedentemente applicata dal GIP nei confronti di Rota Francesco con riferimento a contestazioni di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) e ad altri scritti diffusi nella rivista "Vetriolo". Il Pubblico Ministero ha dedotto vizi motivazionali e erronea applicazione della legge, sostenendo che il Tribunale abbia sottovalutato la portata offensiva di alcuni contenuti, la vasta diffusione (centinaia di copie e diffusione online), la pericolosità dell'autore Cospito (allora detenuto per attentato a finalità terroristiche) e la possibile correlazione con fatti delittuosi avvenuti tra il 2017 e il 2019, e che il Tribunale non abbia adeguatamente confrontato la propria valutazione con le evidenze e le argomentazioni del GIP.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Perugia per un nuovo giudizio cautelare. La Corte ha affermato che, pur richiamando correttamente il principio secondo cui il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) è reato di pericolo concreto e richiede una valutazione ex ante della concreta idoneità del messaggio a provocare delitti, il Tribunale è incorso in carenze argomentative. In particolare ha omesso il necessario confronto dialettico con le evidenze e le argomentazioni contenute nell'ordinanza del GIP (tra cui la rilevante diffusione del materiale, le attività di promozione e le condotte degli indagati tra il 2018 e il 2020) e non ha adeguatamente valutato la relazione fattuale tra contenuti apologetici/istigatori e il numero e predisposizione dei soggetti raggiunti. Per tali ragioni è stato disposto un nuovo esame dei profili cautelari, con specifica attenzione alla diffusione, al contesto e alla correlazione con fatti esterni.

Norme richiamate

  • art. 414 cod. pen.

    Il delitto di istigazione a delinquere è qualificato come reato di pericolo concreto: per la sua configurazione è necessaria la concreta idoneità, valutata ex ante, del comportamento o del messaggio a determinare la commissione di delitti.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina la composizione del Tribunale in sede di riesame/impugnazione delle misure cautelari; la decisione impugnata è stata adottata in quella composizione e impugnata ai sensi di tale norma.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)

    Sez. V n. 48247 del 12.9.2019; Sez. I n. 16029 del 27.1.2016; Sez. VI n. 17581 del 8.2.2017

    Richiamati i precedenti secondo cui l'istigazione è reato di pericolo concreto e secondo cui in sede cautelare sussiste l'obbligo del necessario confronto dialettico con le argomentazioni della decisione precedente (GIP). Tali principi impongono al giudice di motivare la valutazione anche rispetto a elementi extratestuali quali diffusione e correlazione con fatti esterni.

Massime di principio

  • Per configurare l'istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) occorre accertare la concreta idoneità ex ante del messaggio a provocare reati; non è sufficiente la mera espressione di idee violente in astratto.
  • Nella valutazione cautelare il giudice deve considerare non solo il contenuto testuale, ma anche le modalità e l'entità della diffusione (numero di copie, diffusione online, rete di distribuzione) perché la pericolosità è funzione della relazione fattuale tra messaggio e destinatari.
  • Il profilo personale dell'autore (es. essere esponente noto per condotte violente o detenuto per reati con finalità terroristiche) e il contesto fattuale devono essere valutati come fattori che possono aumentare la concreta idoneità del messaggio.
  • Eventi sopravvenuti o fatti avvenuti dopo la pubblicazione non sostituiscono la valutazione ex ante, ma possono fornire elementi di riscontro e devono essere considerati con cautela e motivazione adeguata.
  • In sede di riesame cautelare è obbligatorio il confronto dialettico con le argomentazioni e le evidenze prodotte nel provvedimento del GIP; l'omissione di tale confronto può determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
  • Per ritenere sussistente rischio concreto occorre, idealmente, individuare un nesso significativo tra contenuti istigatori e possibili azioni reali (obiettivi specifici, istruzioni operative, disponibilità di soggetti recettivi), nonché argomentare la previsione del rischio sulla base di elementi probatori oggettivi.

Testo integrale

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