Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22265/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per una rapina impropria commessa in occasione di una sottrazione di bene mobile, nel corso della quale erano state cagionate anche lesioni alla persona offesa. In appello la decisione di condanna era stata confermata con motivazione anche per relationem alla sentenza di primo grado. Con il primo e il secondo motivo si denunciavano vizio di motivazione, asserita motivazione per relationem, travisamento della prova e omessa valutazione di elementi istruttori. Con il terzo motivo si sosteneva che la condotta dovesse essere riqualificata come tentativo di rapina impropria. Con il quarto motivo si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per il modesto valore del bene sottratto. Con il quinto motivo si invocava la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, richiamando l'evoluzione giurisprudenziale e costituzionale sul punto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, precisando che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del compendio probatorio e che la motivazione per relationem è legittima quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado e ne recepisce integralmente l'impianto argomentativo. Ha dichiarato indeducibili, perché non specifici e meramente reiterativi, il terzo, quarto e quinto motivo; li ha comunque reputati manifestamente infondati, affermando che la rapina impropria si perfeziona anche con la sola sottrazione seguita da violenza, che per l'attenuante del danno di speciale tenuità occorre considerare non solo il valore della cosa ma anche gli effetti dannosi sulla persona offesa, e che la lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, incompatibile nel caso concreto con le lesioni cagionate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio deducibile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza; non è consentito alla Corte una rivalutazione delle prove o della loro rispondenza agli atti.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La Corte ribadisce che la sentenza impugnata non presenta un vizio di motivazione riconducibile a tale norma.

  • art. 6 § 1 CEDU

    L'obbligo di motivazione non impone una risposta dettagliata a ogni singolo argomento; il giudice d'appello, rigettando il ricorso, può in linea di principio recepire i motivi della decisione di primo grado.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La rapina impropria richiede la sola sottrazione e non anche l'impossessamento; la violenza successiva alla mera apprensione del bene è sufficiente a integrare il reato.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    Per l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nella rapina non basta il modesto valore del bene sottratto, dovendosi valutare anche gli effetti dannosi della violenza o minaccia sulla persona offesa.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024

    La lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di natura, specie, mezzi, modalità, circostanze della condotta, nonché dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto tale requisito è escluso dalle lesioni cagionate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo illogismo o contrasto interno rilevabile dal testo della sentenza; non è ammessa una nuova ricostruzione del fatto o una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione per relationem è legittima se la sentenza di appello si coordina con quella di primo grado e ne recepisce il percorso argomentativo, formando con essa un unicum motivazionale sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
  • Il delitto di rapina impropria si perfeziona anche quando la violenza o minaccia intervengano dopo la mera sottrazione del bene, senza che sia necessario un autonomo impossessamento duraturo.
  • Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità nella rapina non è decisivo il solo valore economico della cosa sottratta, ma occorre considerare l'intero disvalore del fatto, inclusi gli effetti lesivi sulla persona offesa.
  • La lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo quando, in una valutazione complessiva, risultino lievi natura, mezzi, modalità, circostanze, danno o pericolo derivato; la presenza di lesioni alla persona offesa è elemento ostativo significativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.