Cassazione Penale, Ordinanza n. 10674/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità e sull'aggravante è rimasta ferma; è stata altresì confermata la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa aggravata, deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., contestando il riconoscimento della circostanza aggravante; 2) vizi della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, lamentando una ricostruzione dei fatti ritenuta erronea; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i primi due motivi erano generici, meramente reiterativi rispetto all'appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, oltre a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita. Il terzo motivo è stato giudicato anch'esso privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il riferimento all'assenza di elementi positivi dedotti dalla difesa.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.
La Corte richiama la corretta ritenuta sussistenza della circostanza aggravante contestata dai giudici di merito, evidenziando che la relativa motivazione non è stata specificamente censurata.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità e ricorre anche quando il motivo sia solo apparente o non si confronti con la motivazione impugnata.
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specificamente dedotti dalla parte interessata; in difetto, il giudice può legittimamente negarle con congruo richiamo all'assenza di tali elementi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, apparenti o meramente riproduttivi delle censure già svolte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione proporre una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito, salvo specifica denuncia di travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- La censura sulla sussistenza di una circostanza aggravante deve misurarsi con le argomentazioni del giudice di merito; se la motivazione è logica e giuridicamente corretta e non è specificamente contestata, il motivo è inammissibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico: la difesa ha l'onere di indicare elementi positivi concreti; il diniego è legittimo se il giudice dà conto dell'assenza o della mancata deduzione di tali elementi.
Come è indicizzato
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