Cassazione Penale, Sentenza n. 51190/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
CUCINELLA: impugna la sentenza per errore di applicazione degli artt. 216, comma 2, e 217 L.fall., sostenendo che l'omessa tenuta delle scritture contabili negli anni 2014-2015 sarebbe stata dovuta a mera negligenza e non a dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori, richiedendo la riqualificazione da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice. PUCCIO: propone quattro motivi. 1) contesta la qualificazione di distrazione per la cessione a prezzo ritenuto vile di una "mini-pala" alla SOCRED s.r.l., rilevando che la fattura indicava il bene non "marciante" e che il successivo maggior prezzo sarebbe dipeso da riparazioni e accessori; 2) sostiene che, cessata la sua carica da amministratore nell'ottobre 2012 e in assenza di uno stato di decozione, non poteva esserci volontà di rendere il patrimonio incapace di garantire i creditori (al più imprudenza, quindi bancarotta semplice); 3) chiede il riconoscimento della circostanza attenuante speciale ex art. 219 L.fall. perché il danno di circa Euro 12.000 non sarebbe stato rilevante per il patrimonio sociale; 4) lamenta omissione nella concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. per mancato esame del contesto, occasionalità del fatto e comportamento complessivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto a CUClNELLA, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sentenza di primo grado aveva adeguatamente motivato il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale, correlando l'omessa tenuta delle scritture alla volontà di impedire la ricostruzione di atti depauperativi (trasferimento di attività e beni a Socred senza passività). Quanto a PUCCIO, tutti i quattro motivi sono stati respinti o considerati inammissibili: 1) la fattura unilaterale non prova che il bene fosse realmente non funzionante e, comunque, la cessione di beni strumentali anche obsoleti a titolo nullo o senza corrispettivo integra la bancarotta fraudolenta per distrazione; 2) il reato è di pericolo e non richiede consapevolezza dello stato di insolvenza, inoltre l'attività distrattiva è stata posta in essere con l'impresa già inattiva; 3) la differenza fra prezzo di vendita e valore (anche se svalutato) è stata ritenuta economicamente significativa e idonea a costituire danno; 4) la concessione delle attenuanti generiche è discrezionale e l'imputato non ha indicato elementi positivi specifici da valutare. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.fall.) art. 216, comma 1 e comma 2
Art. 216 comma 1 n.1: la cessione di beni sociali a prezzo vile integra la bancarotta fraudolenta per distrazione; comma 2 (bancarotta documentale): l'omessa tenuta delle scritture può integrare bancarotta fraudolenta se sussiste dolo specifico finalizzato a ostacolare la ricostruzione dell'attività depauperativa
Legge fallimentare (L.fall.) art. 217
Richiamato in tema di responsabilità per atti distrattivi compiuti dall'amministratore/gestore; utilizzato nel quadro interpretativo con art. 216
Legge fallimentare (L.fall.) art. 219, ultimo comma
Disciplina la possibilità di riconoscere attenuanti speciali; la Corte ha ritenuto che il danno contestato fosse economicamente rilevante e quindi non idoneo a giustificare l'attenuante speciale nel caso concreto
Le attenuanti generiche rappresentano un potere discrezionale del giudice e non un obbligo; è onere dell'imputato fornire elementi positivi specifici per indurre il giudice a concederle
Codice di procedura penale artt. 533 e 535
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito non manifestamente illogica o contraddittoria
Codice di procedura penale art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali a carico di ricorrenti le cui impugnazioni risultino inammissibili o manifestamente infondate; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
Principio giurisprudenziale richiamato (Sez. U e altre)
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo a dolo generico: non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza; l'omessa tenuta della contabilità può integrare dolo se idonea a impedire la ricostruzione di atti depauperativi
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale se sussiste il dolo specifico di ostacolare la ricostruzione di atti depauperativi: la mera inattività dell'impresa non esclude il dovere di redigere le scritture
- La cessione di beni sociali a prezzo irrisorio integra bancarotta fraudolenta per distrazione anche quando i beni siano obsoleti o non perfettamente funzionanti: il valore, anche se minimo, costituisce garanzia per i creditori
- Il reato di bancarotta per distrazione è di pericolo a dolo generico; quindi non è necessario dimostrare che l'agente fosse consapevole dello stato di insolvenza dell'impresa
- Una fattura unilaterale emessa dall'imprenditore non prova automaticamente lo stato o la qualità del bene a favore dello stesso imprenditore in sede penale; la prova richiede elementi aggiuntivi
- La concessione delle attenuanti generiche è discrezionale: incombe sull'imputato l'onere di indicare elementi positivi e specifici che il giudice possa valutare
- In sede di impugnazione in Cassazione, motivi manifestamente infondati o privi di specificità sono frequentemente dichiarati inammissibili e comportano condanna alle spese e, talvolta, a somme alla Cassa delle ammende
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