Cassazione Penale, Sentenza n. 7058/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colaneri era stato condannato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice relativamente alla mancata restituzione dell'autovettura di cui era custode giudiziario. In sentenza di appello era stata confermata la condanna riclassificando la condotta sotto l'art. 388 c.p. (erroneamente indicato al comma 4). Il ricorrente ha impugnato per errata qualificazione giuridica (la fattispecie pertinente sarebbe diversa), per carenza del dolo (il provvedimento che lo nominava custode potrebbe non essere stato notificato) e per errata applicazione/ bilanciamento dell'aggravante ex art. 61 n.2 con le attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi principali: ha rilevato l'errata qualificazione della fattispecie (l'art. 388 c.p. non è pertinente alla tutela di beni vincolati da sequestro penale) e ha disposto che la condotta andrebbe inquadrata, se del caso, nell'ambito dell'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) piuttosto che nelle fattispecie di natura privatistica contemplate dall'art. 388. Ha inoltre rilevato che la sentenza non ha sufficientemente verificato la conoscenza dell'investitura di custode da parte di Colaneri, elemento rilevante per il dolo, e che l'aggravante ex art. 61 n.2 era automaticamente caduta in relazione all'assoluzione su altro capo e non doveva essere bilanciata con le attenuanti. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.
Norme richiamate
La Cassazione ha rilevato che l'art. 388, originariamente rivolto a casi di violazione di vincoli privatistici, non era correttamente applicato alla fattispecie che riguardava un veicolo sottoposto a sequestro penale; la novella normativa ha inoltre spostato alcune fattispecie al comma 7
Ritenuto norma più idonea a presidiare le condotte consistenti nella sottrazione o mancata conservazione di beni sottoposti a sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale; la Corte ha disposto che il giudice di merito valuti se sussistano gli elementi del reato di cui all'art. 334 (anche il dolo)
Richiamato come parte del titolo che tutela violazioni di vincoli di natura privatistica, distinto dalle fattispecie di sequestro penale
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedimentale: il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto misure relative al veicolo e alle statuizioni di consegna cui il custode avrebbe dovuto attenersi
Citato per spiegare la riorganizzazione normativa che ha trasferito talune fattispecie relative ai custodi dall'art. 388 c.p. al comma 7 (e comunque per contestualizzare il diverso quadro normativo nel tempo)
legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata per spiegare la storica riformulazione delle fattispecie relative a vincoli di coercizione reale e la separazione tra tutela dei vincoli penali (art. 334) e di quelli privatistici (art. 388 e seg.)
L'aggravante richiamata era stata illegittimamente tenuta in conto dopo che la relativa contestazione è venuta meno per effetto dell'assoluzione; la Corte ha stabilito che essa era automaticamente caduta e non poteva essere bilanciata con le attenuanti
art. 62-bis, art. 133 cod. pen.
Norme richiamate con riferimento al calcolo della pena e al bilanciamento di circostanze, ma la Cassazione ha annullato la decisione sul punto, rinviando la valutazione al giudice di merito
Massime di principio
- Distinguere sempre se il bene è sottoposto a sequestro in ambito penale: se sì, la fattispecie rilevante è normalmente l'art. 334 c.p. e non le previsioni volte ai vincoli privatistici (art. 388 e ss.)
- Prima di imputare il reato di elusione di un vincolo (soprattutto quando il ruolo di custode è centrale) è necessario accertare la conoscenza/consapevolezza dell'obbligo da parte del custode; l'assenza di notifica può escludere il dolo
- L'aggravante derivante da fatti collegati a un'altra imputazione decade se quella imputazione viene definitivamente assolta; non è corretto bilanciare un'aggravante automaticamente venuta meno con attenuanti
- In caso di errore di qualificazione giuridica della condotta il giudice di legittimità può annullare con rinvio affinché il giudice di merito riclassifichi e rivaluti gli elementi di fatto e il dolo sulla base delle corrette disposizioni
- Nei procedimenti penali è importante verificare la cronologia dei provvedimenti (nomina a custode, notifiche, successivi sequestri) per determinare la sussistenza del reato e il periodo temporale di responsabilità
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