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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08430/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale di collaborazione per l'esecuzione di interventi di trapianto di capelli presso un poliambulatorio. La struttura sosteneva che, a seguito di un accordo verbale intervenuto nei primi mesi del 2014, le condizioni economiche del rapporto fossero state modificate in senso meno favorevole per la struttura ma con previsione di ritorno alle condizioni precedenti se non vi fosse stato l'aumento di fatturato atteso dall'introduzione di un nuovo macchinario. Poiché tale aumento non si era verificato, la società chiedeva il ripristino delle condizioni originarie e lamentava il recesso ad nutum del medico del 26/10/2015, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda della società e condannava il medico al risarcimento; la Corte d'appello confermava il rigetto dell'appello principale del medico e dichiarava inammissibile l'appello incidentale della società. In cassazione il medico deduceva: omessa pronuncia sul primo motivo d'appello e violazioni in tema di prova testimoniale e valutazione dell'attendibilità del teste; vizio motivazionale e falsa applicazione di legge sulla ricostruzione degli accordi; violazione degli artt. 2237, 2119, 1175, 1375 c.c. per l'esclusione della giusta causa di recesso e del mutuo consenso; violazione delle norme sul danno e sui conteggi per il quantum del lucro cessante; omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla prova testimoniale, rilevando anche che la contestazione della testimonianza e dei limiti della prova orale era comunque non decisiva o non specificamente coltivata. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul vizio motivazionale, in presenza di doppia conforme, per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha giudicato inammissibile o comunque infondato il motivo sulla giusta causa di recesso, ribadendo che il professionista può recedere dal contratto d'opera solo per giusta causa e che l'accertamento della sua sussistenza è di merito; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato sull'insussistenza di impedimenti alla prosecuzione del rapporto e sulla violazione della buona fede. Ha respinto il motivo sul quantum, osservando che la mancata specifica contestazione dei conteggi consente la liquidazione dell'importo richiesto. Ha infine respinto la doglianza sulle spese, ricordando l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella compensazione e la conferma della decisione di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito abbia comunque esaminato i profili essenziali della domanda o dell'appello; la mancata trattazione separata di tutte le argomentazioni non integra di per sé omissione decisoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di riesame del merito, riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle risultanze probatorie e dell'attendibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione.

  • art. 2721 c.c.

    Il giudice di merito può ammettere la prova testimoniale oltre il limite di valore, in deroga alla regola del primo comma, in base alla qualità delle parti, alla natura del contratto e alle circostanze del caso, con adeguata motivazione.

  • art. 2723 c.c.

    La censura sull'attendibilità del teste non consente, in sede di legittimità, un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di error in procedendo sono respinte perché la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sui punti decisivi dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla legge n. 134 del 2012

    Il vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sulla motivazione è inammissibile se non vengono evidenziate le diverse ragioni di fatto delle due sentenze di merito.

  • art. 2237 c.c.

    Nel contratto d'opera il prestatore può recedere solo per giusta causa; in difetto, il recesso produce comunque l'effetto di sciogliere il rapporto, con conseguenze diverse sul piano del compenso e del risarcimento.

  • art. 2230 c.c.

    Al contratto d'opera professionale si applica primariamente la disciplina del contratto d'opera.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'apprezzamento della giusta causa nel contratto d'opera professionale.

  • art. 1175 c.c.

    La buona fede deve governare l'esecuzione del rapporto e la cessazione del rapporto non può pregiudicare ingiustificatamente l'altra parte.

  • art. 1375 c.c.

    Il comportamento del professionista che interrompa il rapporto senza coordinamento con la controparte può violare il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato in relazione ai doveri di solidarietà e correttezza, senza autonoma portata decisiva nel caso concreto.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento del danno richiede la prova del pregiudizio subito e il suo corretto calcolo.

  • art. 1697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo del danno, senza esito favorevole alla censura.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la conferma della decisione di merito rende infondata la doglianza sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio del potere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel contratto d'opera professionale il prestatore può recedere solo per giusta causa; la giusta causa ricorre solo se sopravviene un evento che renda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto, ed è accertamento riservato al giudice di merito.
  • La deduzione di vizi di motivazione in cassazione è inammissibile, in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica in modo specifico le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta delle prove ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità se la motivazione è congrua.
  • La parte che contesti una prova testimoniale per superamento dei limiti di valore deve eccepirne tempestivamente l'inammissibilità e, se la prova è comunque assunta, la nullità nella prima difesa utile, altrimenti la deduzione si sana.
  • La mancata contestazione specifica dei conteggi sul quantum non impedisce al giudice di liquidare l'importo richiesto secondo i calcoli non contestati.
  • Il potere di compensazione delle spese processuali è discrezionale e il suo mancato esercizio non necessita di autonoma motivazione, salvo i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImbugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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