Cassazione Penale, Ordinanza n. 17341/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo tre motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 24 Cost. e 521 c.p.p., assumendo che la decisione di merito avesse omesso di rispondere adeguatamente alle doglianze già prospettate in appello; 2) difetto di motivazione per la mancata valorizzazione di precedenti sentenze per altri fatti di reato attribuiti al ricorrente, ritenuti rilevanti ai fini della decisione; 3) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, il secondo generico e irrilevante, e il terzo non scrutinabile in cassazione e comunque manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era non specifico e meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello; il secondo era generico, privo di specifica indicazione degli elementi posti a fondamento della censura e irrilevante ai fini della decisione; il terzo, relativo all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, era manifestamente infondato perché la motivazione di merito era congrua e non presentava illogicità evidenti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza difensiva sulla pretesa lesione del diritto di difesa; la Corte non ne approfondisce un autonomo contenuto decisorio, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la censura è dichiarata non specifica perché meramente riproduttiva di questioni già dedotte e disattese in appello.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di impugnazione deve contenere l'indicazione specifica dei capi e dei punti della decisione censurati e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
La Corte afferma che la mancata applicazione della circostanza attenuante non è consentita in sede di legittimità nei termini prospettati e che, nel caso concreto, la motivazione di merito era congrua e immune da evidenti illogicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non può consistere nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e disattese dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo che si limiti a contestazioni generiche o indeterminate, senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della critica alla sentenza impugnata.
- La censura relativa alla mancata applicazione di una circostanza attenuante è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e priva di evidenti illogicità.
- Il giudice di merito assolve adeguatamente l'onere motivazionale quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo implicitamente ritenere superati gli altri.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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