Cassazione Civile, Ordinanza n. 35323/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta dal fallimento della società cedente contro la cessionaria per far dichiarare inefficace la cessione di un ramo d'azienda relativo all'autotrasporto merci per conto terzi, stipulata con atto notarile del 19 novembre 2013. Il tribunale di Prato ha accolto la domanda ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., e la corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: (1) violazione di legge per avere la corte ritenuto legittima l'attività del c.t.u. nell'acquisire documenti e nell'utilizzarli per stimare il ramo d'azienda, assumendo che così il consulente avrebbe provato un fatto costitutivo della domanda, oltre a criticare la valutazione peritale del valore del ramo; (2) violazione di legge sull'eventus damni, sostenendo che la curatela non avesse provato la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare un credito successivo; (3) censura sul consilium fraudis del disponente, deducendo che la motivazione sulla conoscenza del pregiudizio sarebbe stata generica; (4) censura sulla scientia fraudis dell'acquirente, ritenendo insufficienti gli elementi valorizzati dalla corte d'appello, che aveva fatto riferimento alla commistione tra cedente e cessionaria; (5) censura sulla mancata restituzione del prezzo; (6) censura sulle spese di lite e di c.t.u., lamentando sia la consequenzialità rispetto alle statuizioni di merito sia l'eccesso rispetto alla nota spese depositata dalla parte vittoriosa in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi perché formulati in modo generico, senza specifica indicazione delle norme di legge asseritamente violate e, per alcuni profili, con deduzioni che miravano a una diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie. Ha invece accolto il sesto motivo limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio d'appello, ritenendo che la corte territoriale non potesse liquidare una somma superiore a quella richiesta nella nota spese depositata dalla parte vittoriosa. Per tale solo profilo la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con rideterminazione delle spese di secondo grado in euro 5.532,00 oltre accessori e rimborso forfetario. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate complessivamente.
Norme richiamate
art. 66 legge fall.
È richiamato come base dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela fallimentare contro l'atto di cessione del ramo d'azienda.
È richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria volta a rendere inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole per i creditori.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specificità, indicando le norme asseritamente violate e il loro contrasto con la sentenza impugnata.
onere di specificità dei motivi
La censura è inammissibile se non indica con precisione le norme violate, il contenuto precettivo e il confronto con la decisione impugnata; non è compito della Corte individuare d'ufficio la norma o i punti di contrasto.
La liquidazione delle spese processuali non può superare l'importo richiesto dalla parte vittoriosa nella nota spese depositata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non individua specificamente le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione che si assume contrastante con esse.
- Non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio, salvo i limiti propri del sindacato di legittimità.
- Quando la censura riguarda le spese di lite, il giudice non può liquidare a favore della parte vittoriosa un importo superiore a quello risultante dalla nota spese ritualmente depositata, se la doglianza è specificamente formulata.
- Se l'accoglimento riguarda solo la liquidazione delle spese e non incide sulle statuizioni di merito, la cassazione può essere limitata a tale profilo e la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
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