Cassazione Civile, Ordinanza n. 26852/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione delle facciate nord e sud di un edificio, con pannelli vetrati e, per la facciata sud, un sistema motorizzato di tende lamellari parasole integrate nella camera vetrata. Il committente ha denunciato gravi difetti dell'opera: isolamento termico inadeguato, utilizzo di vetri extrachiari ritenuti non corrispondenti alle caratteristiche pattuite e malfunzionamento delle tende. Ha chiesto la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1667 c.c. o, in subordine, ex art. 1669 c.c., con risarcimento dei danni. La società appaltatrice ha sostenuto di essersi attenuta alle indicazioni del progettista e direttore dei lavori, chiamato in causa come terzo, deducendo che a costui dovesse essere imputata la scelta dei vetri e delle tende. Il giudice di primo grado ha distinto tra facciata nord e sud, escludendo la responsabilità per la prima e riconoscendo per la seconda una responsabilità dell'appaltatrice e concorrente del direttore dei lavori, con condanna risarcitoria e manleva parziale. La Corte d'appello ha confermato integralmente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1667, 1326, 2944 e 2946 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato come riconoscimento dei vizi atti che non potevano incidere su decadenza e prescrizione; 2) omesso esame di fatti decisivi e nullità della motivazione, lamentando che non fosse stata considerata la rilevanza del contesto progettuale originario (ombreggiatura naturale, vincoli, geotermia) e che fosse stata rigettata la richiesta di CTU integrativa; 3) omesso esame, vizio motivazionale e violazione degli artt. 1659, 1176 co. 2 e 1669 c.c., contestando sia la valutazione dei fatti sia il riparto di responsabilità maggioritario a carico dell'appaltatrice e richiamando anche la disciplina del raggruppamento temporaneo d'imprese; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione sulle spese di lite e sulla compensazione tra appaltatrice e direttore dei lavori. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso: ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non attinta dal ricorso, fondata sull'applicazione dell'art. 1669 c.c. e sulla tempestività della denuncia/azione; ha ritenuto non accoglibile il secondo motivo perché la motivazione era sufficientemente esistente e perché, in presenza di "doppia conforme", era inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.; ha rigettato il terzo motivo, reputando corretta la qualificazione dei difetti come gravi difetti ex art. 1669 c.c. e il riparto di responsabilità in fatto; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che il regolamento delle spese era coerente con la maggiore responsabilità dell'appaltatrice e che non vi era interesse concreto a dolersi della compensazione tra appaltatrice e terzo chiamato.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'appaltatrice per i gravi difetti dell'opera nella facciata sud, la tempestività dell'azione del committente ai sensi dell'art. 1669 c.c., il riparto di responsabilità tra appaltatrice e direttore dei lavori, nonché la regolazione delle spese di lite. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Rilevante come disciplina della garanzia per vizi dell'opera, ma nella specie le censure sul riconoscimento dei vizi non incidono sulla ratio decisiva perché la Corte territoriale ha applicato l'art. 1669 c.c. come disciplina prevalente.
Si applica ai gravi difetti dell'opera che impediscono il normale e conveniente utilizzo del bene; il termine per la denuncia decorre dalla sicura conoscenza oggettiva dei difetti e delle loro cause, anche all'esito di accertamenti tecnici.
Richiamato nel motivo sul preteso riconoscimento dei vizi come negozio di rinuncia/svincolo dalla garanzia, ma senza incidere sull'esito.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito/vizio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria, ma la Corte ha ribadito la disciplina speciale dell'art. 1669 c.c.
Delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che il n. 5 non consente un sindacato sulla mera insufficienza della motivazione e che la doppia conforme rende inammissibile la censura quando non siano indicate diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
La nullità per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per semplice dissenso sulle conclusioni del giudice.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Richiamato nel motivo sul riparto delle responsabilità, ma non rilevante ai fini decisivi della soluzione adottata.
Usato per sostenere la diligenza qualificata dell'appaltatore/professionista; la Corte afferma che l'appaltatore specialista deve controllare la bontà del progetto o delle istruzioni ricevute nei limiti delle proprie cognizioni.
Applicato nel regolamento delle spese secondo soccombenza, con conferma della ripartizione stabilita nei gradi di merito.
La compensazione tra appaltatrice e terzo chiamato è stata ritenuta non censurabile nel caso concreto, anche perché le doglianze dei ricorrenti non valevano a sovvertire il criterio adottato.
Richiamato per l'accertamento tecnico preventivo, che ha consentito di acquisire la conoscenza qualificata dei vizi e di far decorrere il termine di denuncia.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei lavori appaltati, l'appaltatore esperto non può limitarsi a eseguire passivamente le indicazioni del committente o del progettista: ha il dovere di controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto e delle istruzioni ricevute, e deve segnalare per iscritto eventuali dubbi o criticità tecniche.
- L'appaltatore va esente da responsabilità solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso e di aver eseguito l'opera quale nudus minister per insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo.
- Costituiscono gravi difetti dell'opera, ai fini dell'art. 1669 c.c., anche vizi che interessano elementi accessori o secondari quando compromettano la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.
- Il termine di decadenza per la denuncia dei gravi difetti decorre dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei vizi e della loro derivazione causale, non essendo sufficienti meri sospetti o manifestazioni di scarsa rilevanza; tale accertamento è riservato al giudice di merito.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando la parte si limiti a contestare la ricostruzione fattuale o le conclusioni del giudice.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che non colpisca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse.
- Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e la compensazione tra alcune parti non incide, di per sé, sull'obbligo della parte soccombente verso la controparte principale quando la ripartizione sia coerente con il maggiore grado di responsabilità accertato.
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