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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha denunciato la violazione di legge e la nullità della sentenza per omessa notifica al suo domicilio dell'atto di citazione per il giudizio di appello. In concreto: dopo una prima elezione di domicilio (Lastra a Signa) l'imputato aveva eletto un nuovo domicilio (Firenze, via dell'Agnolo n.47) comunicato all'autorità procedente in udienza del 25/11/2016; nonostante ciò la notifica per l'appello è stata eseguita al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., dopo un tentativo fallito al primo domicilio eletto, senza tenere conto della successiva elezione. Si deduce la nullità di notifica e quindi della sentenza per violazione delle regole di notifica e delle norme processuali rilevanti (artt.178 e 179 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la successiva elezione di domicilio, correttamente comunicata all'autorità procedente, revoca la precedente e che la notifica dell'atto al difensore, anziché all'ultimo domicilio eletto, integra una causa di nullità di ordine generale. Poiché la nullità era stata tempestivamente dedotta, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione presso il nuovo domicilio. Tuttavia, essendosi nel frattempo estinti i reati per prescrizione (consumazione 30/07/2014; prescrizione intervenuta il 30/01/2022), la Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica eseguita al difensore di fiducia ai sensi di questo comma non sostituisce la notifica al domicilio dichiarato dall'imputato se, successivamente alla precedente elezione, è stata comunicata una nuova elezione; la notifica al difensore in tali casi può integrare nullità di ordine generale

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Norme sulla nullità degli atti processuali: il ricorrente ha dedotto nullità rilevanti e le stesse sono state valutate come nullità di ordine generale richiedente la rinnovazione dell'atto

  • art. 23-bis, L. n. 176/2020 (richiamata)

    Norma sulla celebrazione del procedimento in forma scritta/cartolare; non esime il giudice dall'esaminare questioni di nullità tempestivamente dedotte nelle conclusioni scritte

  • D. L. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 (richiamato)

    Richiamato nel contesto procedurale relativo alle modalità di deposito della requisitoria del P.G. e alle forme del processo cartolare; non incide sul principio di necessità di cura della notifica corretta

  • Art. 6 d.l. n. 286/1998 e art. 337 c.p. (reati ascritti in primo grado)

    Norme sostanziali relative alle fattispecie per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; rilevanti per il calcolo della prescrizione, cui è stato demandato l'effetto estintivo

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 41280 del 17/10/2006 (Rv. 234905)

    Principio secondo cui la successiva elezione di domicilio comunicata all'autorità revoca la precedente e non è possibile un'elezione plurima

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016 (Fenyves, Rv. 266613)

    Indirizzo secondo cui la notifica al difensore di fiducia, anziché al domicilio dichiarato, può non essere idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e integra una causa di nullità di ordine generale

Massime di principio

  • La successiva elezione di domicilio, comunicata all'autorità procedente, revoca la precedente: le notifiche devono essere eseguite al domicilio più recentemente eletto dall'imputato
  • La notifica dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. non sostituisce automaticamente la notifica all'imputato quando vi sia stata una successiva e valida elezione di domicilio; se effettuata senza tenerne conto può comportare nullità di ordine generale
  • Le nullità di ordine generale, se dedotte tempestivamente (anche nelle conclusioni scritte nel rito cartolare), devono essere valutate e, se fondate, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto processuale
  • L'annullamento della sentenza per vizio di notifica può essere dichiarato senza rinvio quando, nel frattempo, i reati si siano estinti per prescrizione; è quindi fondamentale calcolare i termini di prescrizione e verificare cause di sospensione o interruzione
  • Nei procedimenti celebrati nelle forme del rito cartolare il giudice non è dispensato dall'esaminare le eccezioni procedurali rilevanti e tempestivamente sollevate dal difensore

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