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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29007/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata, per effetto della decisione impugnata, la responsabilità per tentato furto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione, lamentando l'omessa esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p. In sostanza sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come reato impossibile, per asserita inidoneità dell'azione. La Corte ha però rilevato che la sottrazione di merce in un supermercato, in zona sorvegliata da videosorveglianza, integra il tentativo perché l'avente diritto o i suoi preposti possono seguire e interrompere l'azione; inoltre l'inidoneità richiesta dall'art. 49, comma 2, c.p. deve essere assoluta e riferita a un'inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, non ravvisabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Il reato impossibile è configurabile solo quando l'azione sia assolutamente inidonea, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, con giudizio ex ante; non basta la presenza di cause estranee o la mera difficoltà di consumazione del reato.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato implicitamente quale disciplina del delitto tentato, ritenuto integrato dalla condotta di sottrazione di merce in un supermercato monitorato da videosorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Integra il tentativo di furto la sottrazione di merce all'interno di un esercizio commerciale quando l'azione si svolga in un'area controllata da videosorveglianza, poiché il controllo consente all'avente diritto o ai preposti di seguire le fasi dell'azione e di interromperla.
  • Ai fini dell'art. 49, comma 2, c.p., l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta e derivare da una inefficienza strutturale o strumentale del mezzo impiegato; non è sufficiente che la consumazione sia solo difficoltosa o impedita da fattori esterni.
  • La valutazione dell'idoneità o inidoneità della condotta va compiuta con giudizio ex ante, avendo riguardo al momento del fatto e alla concreta potenzialità causale dell'azione.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera riproposizione di una tesi già esaminata e correttamente disattesa dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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