Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46274/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e difetto di correlazione tra l'imputazione, formulata come unica e sola appropriazione indebita (un unico atto), e gli elementi emersi in dibattimento che invece avrebbero evidenziato trattenute ripetute e frazionate nel tempo; 2) contestazione della responsabilità di Matteo Guerra in qualità di amministratore di fatto e coadiutore, ritenuta dai giudici di merito sulla base di verbali di assemblea e dichiarazioni (alcune autoaccusatorie) e della testimonianza di Gorgoglione, che i ricorrenti ritengono insufficienti o illogiche per attribuirgli partecipazione al reato; 3) doglianza che la qualifica di "rappresentante della madre" non possa implicare automaticamente partecipazione colpevole alle sottrazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi: il primo è stato rigettato per genericità e perché il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto integrato un unico reato in conformità all'imputazione; il secondo è stato respinto perché la responsabilità di Guerra è fondata su una pluralità di elementi probatori valutati nel loro complesso (verbali di assemblea, dichiarazioni autoaccusatorie, testimonianze e atti che lo indicavano operativo nell'amministrazione), e non su un singolo elemento isolato; il terzo è inammissibile per difetto di confronto con la motivazione complessiva. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (euro 3.510 ciascuna). Rimangono quindi ferme le statuizioni della sentenza impugnata (tra cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conferma delle condanne civili/provvvisionale).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dai ricorrenti e valutata dalla Corte per verificare la specificità e autosufficienza dei motivi presentati

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della motivazione della sentenza di appello; i ricorrenti lamentano vizio di motivazione ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse coerente

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla motivazione e al contraddittorio d'appello; richiamata nel contesto delle doglianze sulla motivazione

  • art. 237 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato; la Corte precisa che tale norma non impedisce l'acquisizione e l'uso, ai fini indiziari, di documenti non provenienti dall'imputato (es. verbali delle assemblee)

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Regola l'uso dei documenti come prova; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare i verbali assembleari e documenti similari come elementi indiziari

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Si riferisce alla disciplina delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte osserva che le dichiarazioni rese in assemblea non sono soggette a questa disciplina e possono avere valore indiziario

  • art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione relativa all'allegazione e produzione di atti/informazioni in cassazione; la Corte censura la genericità dei ricorrenti che non hanno indicato o prodotto gli atti invocati

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato, richiamata dai ricorrenti; la Corte ha valutato la sussistenza, in capo a Guerra, di circostanze compatibili con la partecipazione

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda la causalità morale e il dolo; i ricorrenti contestavano l'elemento soggettivo di Guerra ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori nel loro insieme giustificassero la valutazione dei giudici di merito

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione dei reati citata in relazione al modo di contestazione; la Corte osserva che l'imputazione contestava un unico reato e i giudici di merito hanno ritenuto coerente la qualificazione

  • art. 190, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare il ruolo del giudice e della riserva di legge nell'acquisizione documentale richiamata dall'art. 237

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione la mancata correlazione tra imputazione e prova è necessario indicare con precisione gli atti e gli elementi del dibattimento che proverebbero l'incoerenza e, se opportuno, allegarli ex art.165-bis c.p.p.; la mera asserzione generica è inammissibile
  • I documenti redatti da terzi (es. verbali di assemblee) possono avere efficacia probatoria e, se contengono dichiarazioni autoaccusatorie, possono essere valutati come elementi indiziari anche se non provengono formalmente dall'imputato
  • La responsabilità di fatto (amministratore di fatto) può essere ricostruita sulla base di elementi plurimi e convergenti: comportamenti, consegna di chiavi, ruoli ricoperti e dichiarazioni, non richiedendo un singolo atto probatorio isolato
  • Nel valutare vizi di motivazione è necessario confrontarsi con l'intera motivazione dei giudici di merito e non isolare singoli passaggi; la Cassazione verifica la logicità complessiva della motivazione
  • La qualifica formale (es. 'rappresentante della madre') non esclude la valutazione del concreto esercizio di poteri gestionali; la prova della partecipazione fattuale alla gestione è quella rilevante
  • Chi propone ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici e autosufficienti: genericità, omissione di indicazione di atti o mancata produzione documentale può comportare l'inammissibilità del ricorso
  • Anche se il reato penale può risultare estinto per prescrizione, permangono le conseguenze civili e le obbligazioni risarcitorie confermate dai giudici di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.