Cassazione Penale, Sentenza n. 46274/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e difetto di correlazione tra l'imputazione, formulata come unica e sola appropriazione indebita (un unico atto), e gli elementi emersi in dibattimento che invece avrebbero evidenziato trattenute ripetute e frazionate nel tempo; 2) contestazione della responsabilità di Matteo Guerra in qualità di amministratore di fatto e coadiutore, ritenuta dai giudici di merito sulla base di verbali di assemblea e dichiarazioni (alcune autoaccusatorie) e della testimonianza di Gorgoglione, che i ricorrenti ritengono insufficienti o illogiche per attribuirgli partecipazione al reato; 3) doglianza che la qualifica di "rappresentante della madre" non possa implicare automaticamente partecipazione colpevole alle sottrazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi: il primo è stato rigettato per genericità e perché il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto integrato un unico reato in conformità all'imputazione; il secondo è stato respinto perché la responsabilità di Guerra è fondata su una pluralità di elementi probatori valutati nel loro complesso (verbali di assemblea, dichiarazioni autoaccusatorie, testimonianze e atti che lo indicavano operativo nell'amministrazione), e non su un singolo elemento isolato; il terzo è inammissibile per difetto di confronto con la motivazione complessiva. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (euro 3.510 ciascuna). Rimangono quindi ferme le statuizioni della sentenza impugnata (tra cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la conferma delle condanne civili/provvvisionale).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dai ricorrenti e valutata dalla Corte per verificare la specificità e autosufficienza dei motivi presentati
Riferimento alla disciplina della motivazione della sentenza di appello; i ricorrenti lamentano vizio di motivazione ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse coerente
Norma collegata alla motivazione e al contraddittorio d'appello; richiamata nel contesto delle doglianze sulla motivazione
Consente l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato; la Corte precisa che tale norma non impedisce l'acquisizione e l'uso, ai fini indiziari, di documenti non provenienti dall'imputato (es. verbali delle assemblee)
Regola l'uso dei documenti come prova; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare i verbali assembleari e documenti similari come elementi indiziari
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Si riferisce alla disciplina delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; la Corte osserva che le dichiarazioni rese in assemblea non sono soggette a questa disciplina e possono avere valore indiziario
art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione relativa all'allegazione e produzione di atti/informazioni in cassazione; la Corte censura la genericità dei ricorrenti che non hanno indicato o prodotto gli atti invocati
Norma sulla concorso di persone nel reato, richiamata dai ricorrenti; la Corte ha valutato la sussistenza, in capo a Guerra, di circostanze compatibili con la partecipazione
Riguarda la causalità morale e il dolo; i ricorrenti contestavano l'elemento soggettivo di Guerra ma la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori nel loro insieme giustificassero la valutazione dei giudici di merito
Norma sulla continuazione dei reati citata in relazione al modo di contestazione; la Corte osserva che l'imputazione contestava un unico reato e i giudici di merito hanno ritenuto coerente la qualificazione
art. 190, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare il ruolo del giudice e della riserva di legge nell'acquisizione documentale richiamata dall'art. 237
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione la mancata correlazione tra imputazione e prova è necessario indicare con precisione gli atti e gli elementi del dibattimento che proverebbero l'incoerenza e, se opportuno, allegarli ex art.165-bis c.p.p.; la mera asserzione generica è inammissibile
- I documenti redatti da terzi (es. verbali di assemblee) possono avere efficacia probatoria e, se contengono dichiarazioni autoaccusatorie, possono essere valutati come elementi indiziari anche se non provengono formalmente dall'imputato
- La responsabilità di fatto (amministratore di fatto) può essere ricostruita sulla base di elementi plurimi e convergenti: comportamenti, consegna di chiavi, ruoli ricoperti e dichiarazioni, non richiedendo un singolo atto probatorio isolato
- Nel valutare vizi di motivazione è necessario confrontarsi con l'intera motivazione dei giudici di merito e non isolare singoli passaggi; la Cassazione verifica la logicità complessiva della motivazione
- La qualifica formale (es. 'rappresentante della madre') non esclude la valutazione del concreto esercizio di poteri gestionali; la prova della partecipazione fattuale alla gestione è quella rilevante
- Chi propone ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici e autosufficienti: genericità, omissione di indicazione di atti o mancata produzione documentale può comportare l'inammissibilità del ricorso
- Anche se il reato penale può risultare estinto per prescrizione, permangono le conseguenze civili e le obbligazioni risarcitorie confermate dai giudici di merito
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