Cassazione Penale, Sentenza n. 34471/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Il ricorrente deduceva: 1) nullità del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenti per presunta incompletezza delle ricerche (mancata ricerca all'estero nonostante origine tunisina); 2) vizio di procedimento per aver proceduto con trattazione scritta anziché orale in sede di rinvio dopo annullamento; 3) erronea applicazione della disciplina dell'assenza/contumacia e della disciplina transitoria (omessa notifica dell'estratto di sentenza e conseguente preclusione dei termini per impugnare); 4) errore sostanziale per aver confermato la condanna per lesioni gravissime nonostante l'abrogazione dell'aggravante (L. 69/2019) e conseguente possibile estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate tutte le censure: 1) il decreto di irreperibilità è legittimo perché le ricerche nel territorio nazionale non fornivano elementi per individuare l'indirizzo estero; 2) il giudizio di rinvio è autonomo e soggetto alle norme processuali posteriori (tra cui le disposizioni emergenziali/pandemiche), sicché la mancata trattazione in pubblica udienza non è viziata in assenza di richiesta tempestiva del difensore; 3) la disciplina della contumacia/assenza e le norme transitorie non trovavano applicazione nel caso concreto (la sentenza di primo grado era successiva alla riforma e l'imputato era rinunciante a comparire, non contumace), quindi non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale; 4) l'abrogazione dell'aggravante per sfregio non ha impedito la conferma della responsabilità, essendosi creato un nuovo reato (art. 583-quinquies) che copre la fattispecie. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Autorizza notificazioni per irreperibilità; la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità ove le ricerche nel territorio nazionale non consentono di individuare un indirizzo estero utile
artt. 178 lett. c), 179, 598-ter, 601 c.p.p.
Richiamati come parti del procedimento e delle fasi di impugnazione; la Corte ha valutato la regolarità formale e procedurale degli atti impugnati alla luce di tali disposizioni
art. 23 D.L. 149/2020, art. 23-bis D.L. 137/2020, art. 5-duodecies D.L. 162/2022
Disposizioni emergenziali/pandemiche che hanno inciso sulle modalità di trattazione delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che, in presenza di tali norme, il giudice di rinvio poteva procedere per iscritto se non vi era stata richiesta tempestiva di trattazione orale
art. 94, comma 2, D. Lgs. 150/2022
Norma che estende l'applicazione della disciplina processuale pandemica alle impugnazioni entro determinate date; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime al giudizio di rinvio
art. 15-bis L. 67/2014 (e art. 15-bisd introdotto dalla L. 118/2014)
Norme transitorie sull'introduzione dell'istituto dell'assenza in luogo della contumacia; la Corte ha applicato la transizione in base al momento di emissione della sentenza di primo grado e allo stato processuale dell'imputato, escludendo l'ultrattività invocata dal ricorrente
Disciplina della notifica dell'estratto di sentenza in caso di contumacia; la Corte ha ritenuto che tale notifica non fosse dovuta alla luce della qualificazione dell'imputato come rinunciante e non contumace
art. 585, comma 2, lett. d) c.p.p.
Riguarda termini e modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'estratto contumaciale non trovasse applicazione nel caso, quindi non ha prodotto preclusione estemporanea dei termini
art. 2 e art. 583, secondo comma, n. 4, cod. pen.; art. 1 L. 69/2019; art. 583-quinquies cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, pur essendo stata abrogata la circostanza aggravante relativa allo sfregio (art. 583, comma 2, n. 4), sussiste continuità normativa con la nuova fattispecie autonoma (art. 583-quinquies), per cui la condotta rimane rilevante e la condanna è compatibile con il nuovo quadro normativo
Norma richiamata per le statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso (conseguenze economiche e condanna alle spese)
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità non impone ricerche all'estero se le ricerche effettuate nel territorio nazionale non forniscono elementi per individuare un indirizzo estero utile; l'onere di ricerca oltreconfine scatta solo se emerge un'indicazione di luogo all'estero
- Dopo un annullamento con rinvio il giudizio di rinvio è fase autonoma e soggetta alla normativa processuale vigente al momento del rinvio: il giudice di rinvio può applicare le regole procedurali correnti (anche quelle 'pandemiche'), salvo che la parte non chieda tempestivamente la modalità diversa (es. trattazione orale)
- Le regole transitorie sull'istituto dell'assenza/contumacia si applicano in funzione dello stato del procedimento alla data di entrata in vigore della riforma e della effettiva condizione dell'imputato (contumace vs rinunciante); non sempre la transizione favorisce automaticamente il difensore
- L'omessa notifica dell'estratto di sentenza prevista per la contumacia rileva solo se si è in presenza dei presupposti formali della contumacia; va verificato se l'imputato era realmente contumace o aveva avuto impedimenti o aveva rinunciato a comparire
- L'abrogazione di una circostanza aggravante non determina automaticamente l'estinzione della responsabilità quando la condotta sia comunque ricondotta a una nuova fattispecie incriminatrice (continuità normativa tra aggravante abrogata e nuovo reato)
- Il difensore deve attivarsi tempestivamente per richiedere la trattazione orale o per produrre istanze utili nella fase di rinvio: la mancata richiesta può rendere inappellabile la scelta del giudice di procedere per iscritto
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