Cassazione Civile, Ordinanza n. 24805/2023 del 18/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Palermo, la quale aveva accolto l'opposizione proposta dall'Assessorato avverso un precetto con cui era stato minacciato il pagamento di somme di denaro. Con due motivi, il ricorrente ha dedotto un preteso errore di fatto della Corte: con il primo ha censurato l'affermazione secondo cui dal 1993 nessun soggetto avrebbe acquisito la proprietà del fondo oggetto di espropriazione, sostenendo che dagli atti risultava invece la titolarità dominicale in capo a lui; con il secondo ha contestato la ricostruzione della Corte circa la natura della comproprietà del fondo, sostenendo che si trattasse di comunione pro indiviso e non pro diviso. Il ricorrente ha quindi prospettato che la sentenza impugnata fosse affetta da errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un errore di fatto percettivo, ma mirassero in realtà a contestare la qualificazione giuridica della vicenda e la valutazione delle risultanze processuali, profili estranei al rimedio revocatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidate in euro 7.500, e, ravvisando un uso distorto e temerario dello strumento impugnatorio, lo ha condannato al pagamento di un'ulteriore somma di euro 7.500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Ha infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto, ossia per l'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che risulti incontrovertibilmente smentito o confermato dagli atti; non è invece utilizzabile per contestare valutazioni, interpretazioni o qualificazioni giuridiche del materiale processuale.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per la riserva di decisione del Collegio.
La manifesta inammissibilità e il distorto utilizzo dello strumento revocatorio integrano condotta processualmente abusiva sufficiente a giustificare la condanna equitativa per responsabilità processuale aggravata, senza necessità di accertare dolo o colpa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è consentita solo per errore di fatto percettivo, cioè quando la decisione presupponga l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente smentito dagli atti, e non quando la censura investa la valutazione del compendio istruttorio o la sua sussunzione giuridica.
- Le doglianze che, sotto la veste dell'errore revocatorio, mirano in realtà a rimettere in discussione qualificazioni giuridiche o apprezzamenti delle prove sono inammissibili perché estranee all'area dei vizi revocatori.
- L'uso pretestuoso o distorto del ricorso per revocazione può integrare responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna equitativa a favore della controparte anche in assenza di prova del dolo o della colpa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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