Cassazione Civile, Ordinanza n. 19731/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
I ricorrenti, già opponenti a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei loro confronti quali fideiussori di una società poi fallita, avevano prima contestato la competenza territoriale del Tribunale di Torino in favore di Biella in forza della clausola di deroga contenuta nelle fideiussioni e, nel merito, la prova del credito azionato. Dopo il rigetto in appello e il rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza n. 5420/2024, hanno proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto per asserito omesso esame, da parte della Corte di cassazione, del primo motivo del ricorso originario, che a loro dire riguardava la riproposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'atto era intrinsecamente contraddittorio: da un lato trascriveva e assumeva come omesso l'esame del primo motivo del ricorso originario, relativo alla modalità di deposito telematico degli estratti conto bancari; dall'altro sosteneva che l'ordinanza aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di incompetenza territoriale. Tale ambiguità impediva di comprendere con precisione la critica mossa alla decisione. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dagli artt. 366, commi 1, nn. 3 e 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato quale base del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di cassazione.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere nell'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale esistente, non nella mera omissione motivazionale.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti e i motivi in modo chiaro e sintetico; la loro inosservanza comporta inammissibilità.
È menzionato nel motivo originario in relazione alle modalità di deposito telematico della documentazione.
È menzionato nel motivo originario in relazione alle modalità di deposito telematico della documentazione.
art. 9 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
È menzionato nel motivo originario come disciplina del deposito telematico.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e alla necessità di chiarezza del ricorso.
Richiamato nel motivo originario quale norma evocata a sostegno della censura processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato per sottolineare che il processo deve assicurare effettiva tutela del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto non può essere utilizzato per censurare una presunta omissione motivazionale o una diversa lettura delle questioni decise: l'errore revocatorio richiede che il giudice abbia supposto l'inesistenza di un fatto processuale che invece risultava dagli atti.
- Quando un ricorso è esposto in modo contraddittorio, tale da non consentire di individuare con chiarezza quale sia la reale censura alla decisione impugnata, esso è inammissibile per difetto dei requisiti di chiarezza e sinteticità imposti dall'art. 366 c.p.c.
- Il ricorrente deve selezionare in modo ordinato e coerente i fatti e i motivi posti a fondamento dell'impugnazione, perché l'oscillazione tra diverse doglianze impedisce al giudice di legittimità di verificare l'effettivo oggetto della critica.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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