Cassazione Penale, Sentenza n. 44024/2022 del 21/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiarella ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta privazione della libertà subita dal 23/05/2013 all'11/03/2014, conseguente agli arresti domiciliari disposti con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro. La misura era stata confermata in sede di riesame ma poi la Corte di Cassazione aveva annullato la conferma e, in sede di rinvio, il Tribunale per il riesame dell'11/03/2014 annullò l'ordinanza applicativa disponendone la liberazione per carenza di gravi indizi. Chiarella fu poi assolto in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile. Il ricorrente deduceva che la Corte d'Appello, nel respingere la domanda di riparazione, aveva erroneamente ritenuto sussistente la colpa grave ex art. 314 c.1 c.p.p., senza valutare se la causa dell'annullamento della misura fosse la reinterpretazione degli stessi elementi (in particolare una conversazione intercettata) e non l'emergere di elementi nuovi diversi da quelli valutati dal giudice che aveva disposto la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Chiarella, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo esame. La motivazione è che l'ordinanza impugnata non ha chiarito se l'accertata carenza di gravi indizi, che ha determinato l'annullamento della misura, sia derivata da una diversa valutazione dei medesimi elementi valutati dal giudice che adottò la misura (circostanza che non ostacolerebbe il diritto all'equa riparazione) oppure dall'emergere di elementi diversi rispetto a quelli originariamente trasmessi (circostanza che potenzialmente può far ritenere che l'interessato abbia dato o concorso a dar causa alla custodia cautelare). Per tale ragione la decisione di merito è stata cassata e rinviata per nuovo esame; inoltre la Corte d'Appello è stata incaricata di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata riguardante la responsabilità per aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente la colpa grave senza spiegare il nesso causale rispetto agli elementi valutati dal giudice cautelare.
artt. 273 e 280, cod. proc. pen.
Norme che indicano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Cassazione precisa che l'ostatività al riconoscimento dell'equa riparazione opera solo se l'accertamento dell'insussistenza ab origine di tali condizioni è fondato su elementi diversi rispetto a quelli trasmessi al giudice che ha adottato la misura, mentre non opera se l'insussistenza deriva da una diversa valutazione dei medesimi elementi.
artt. 110 e 629, comma 2, cod. pen.; legge 12 luglio 1991 n. 203
Norme riferite al fatto contestato in sede penale (concorso e fattispecie di reato), richiamate nella ricostruzione fattuale; non sono centrali per la decisione sull'equa riparazione, ma contestualizzano le accuse che avevano portato alla misura cautelare.
Massime di principio
- Per escludere il diritto all'equa riparazione occorre provare che l'interessato abbia dato o concorso a dar causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave e che tale causalità si fondi su elementi diversi da quelli prodotti al giudice che adottò la misura.
- Se l'annullamento della misura cautelare deriva unicamente da una diversa valutazione dei medesimi elementi originari (ad es. diversa interpretazione di intercettazioni), ciò non impedisce in linea di principio il riconoscimento dell'equa riparazione.
- Il giudice che nega la riparazione deve motivare chiaramente se la mancanza delle condizioni di applicabilità della misura è dovuta a elementi nuovi e diversi rispetto a quelli all'origine del provvedimento cautelare o misura solo una rivalutazione dei medesimi elementi; la mancanza di tale chiarimento comporta annullamento.
- In presenza di intercettazioni o elementi ambigui la valutazione del loro significato è centrale: il semplice riferimento a relazioni o contatti non è sufficiente a dimostrare che l'imputato abbia concorso causalmente alla sua custodia cautelare.
- In caso di dubbio interpretativo favore al riconoscimento dell'equa riparazione: l'orientamento giurisprudenziale tutela la solidarietà verso chi ha subito ingiusta detenzione quando l'errore derivi da diversa valutazione di elementi già disponibili al giudice cautelare.
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