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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22023/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Vincentiis ha impugnato la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) sostenendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in furto (art. 624 c.p.) e per la presunta conseguente improcedibilità per mancanza di querela; ha ritenuto che gli elementi fattuali (vicinanza temporale, denuncia a seguito del controllo, possesso del mezzo) avrebbero dovuto portare a tale riqualificazione; (2) carenza di motivazione circa la sussistenza dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 648 c.p.; (3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità), sostenendo che una diversa qualificazione o una qualificazione come ipotesi lieve avrebbe reso applicabile la causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che la difesa non abbia adeguatamente contrastato la motivazione dei giudici di merito, tentando una rivalutazione delle prove (inammissibile in sede di legittimità) e che sussista una "doppia conforme" (Tribunale e Corte d'appello hanno condiviso le stesse argomentazioni). Sul punto dell'art. 131-bis la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello implicitamente abbia escluso la particolare tenuità (valore non irrilevante del bene, mancanza di giustificazione, precedenti specifici). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma riferita al delitto di ricettazione; la Corte ha confermato che la ricostruzione dei giudici di merito attribuisce a De Vincentiis la responsabilità per tale reato e ha valutato gli elementi che escludono l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto evocata dal ricorrente per chiedere la riqualificazione; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e volta a una rivalutazione delle prove, non sufficiente a superare la decisione dei giudici di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la motivazione d'appello contiene elementi idonei a escludere la sussistenza della causa di non punibilità (valore del bene non irrilevante, mancanza di giustificazione, precedenti).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi in Cassazione; la Corte si è attenuta ai limiti informativi previsti per la motivazione del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi generici e non confrontati con la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e a un versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze di merito, senza specifico e concreto confronto con la motivazione, sono generici e inammissibili.
  • La "doppia conforme" (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta della valutazione di merito e rende più difficile l'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Per la ricettazione, il valore del bene è valutato in via sussidiaria rispetto agli altri elementi: se il bene non è di valore irrilevante o sussistono elementi soggettivi (precedenti, propensione a delinquere), l'attenuante della particolare tenuità o la non punibilità ex art. 131-bis sono escluse.
  • Se la motivazione del giudice di merito rende logicamente incompatibile la ricostruzione difensiva (anche senza un'affermazione espressa su ogni singola deduzione), la richiesta difensiva può ritenersi implicitamente respinta e non costituisce vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
  • Nel proporre ricorsi di legittimità, è essenziale confrontarsi puntualmente e specificamente con le argomentazioni dei giudici di merito; accuse generiche di travisamento o mancata riqualificazione, prive di argomentazione specifica, espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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