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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26513/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2022 che ha sostituito l'obbligo di presentazione alla PG con il divieto di dimora in Campania. Il ricorrente deduce: 1) carenza o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi, sostenendo che la condotta di pesca subacquea di ricci di mare dimostrerebbe invece l'abbandono della raccolta dei datteri di mare; 2) mancanza/contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari, dato il decorso di oltre un anno e mezzo dai fatti e l'identificazione dei presunti coautori; 3) illogicità della scelta della misura cautelare rispetto alle condizioni di salute che richiedono frequenti contatti medici. In sostanza chiede la riforma per carenze motivazionali e per sproporzione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione sul vizio di motivazione (solo mancanza o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.), ritenendo che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il giudizio di persistenza del pericolo (il ricorrente era stato sorpreso a Massalubrense con 70 esemplari di riccio, sintomo di rischi di recidiva) e che la distanza temporale dai fatti non esclude la rilevanza di comportamenti attuali. Ha inoltre rilevato che le questioni di salute non impediscono richieste puntuali di autorizzazione per visite mediche e che il ricorso non deduceva travisamento dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiama la norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso; contesto procedurale di riferimento per il rito.

  • artt. 452-bis, 452-quater, 635, 640, 640-bis c.p.

    Reati contestati al ricorrente relativi a delitti contro l'ambiente/mare e frodi: il Collegio riporta le imputazioni per spiegare il quadro fattuale che giustifica la misura cautelare.

  • art. 7, d.l. n.4 del 2019

    Circostanza aggravante applicata ai reati contestati (menzionata come aggravazione prevista dalla normativa emergenziale richiamata).

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di motivazione consistenti nella mancanza o nella manifesta illogicità; utilmente richiamata per escludere una valutazione di merito dei fatti e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità attribuibile a colpa; applicato per comminare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 1/6: De Lorenzo, Martorana, Mascolo, Spina, Di Francesco, Mannino)

    Richiami giurisprudenziali che definiscono i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari: si può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non la diversa valutazione degli indizi o una ricostruzione alternativa dei fatti.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è ristretto: si può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.).
  • Non è consentito proporre in Cassazione una rivalutazione di merito o una lettura alternativa e plausibile dei fatti, salvo che non sia dimostrabile un travisamento o una manifesta illogicità 'ictu oculi' del ragionamento motivazionale.
  • La distanza temporale dai fatti non esclude l'esigenza cautelare quando il comportamento attuale del soggetto dimostri la persistenza del rischio di recidiva.
  • Le condizioni di salute del destinatario non escludono automaticamente misure proibitive: è possibile richiedere al giudice, caso per caso, autorizzazioni per visite mediche; la salute rileva se il ricorso dimostra concretamente l'impossibilità di cure o un grave pregiudizio.
  • I motivi difensivi generici e di natura fattuale (non documentati o non specificamente rivolti a dimostrare il travisamento) espongono al rischio di inammissibilità in Cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa possono essere addebitate spese e somme alla Cassa delle Ammende; è quindi importante calibrare la doglianza procedurale sulla base dei limiti di sindacato consentiti.

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