Cassazione Penale, Sentenza n. 26513/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2022 che ha sostituito l'obbligo di presentazione alla PG con il divieto di dimora in Campania. Il ricorrente deduce: 1) carenza o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi, sostenendo che la condotta di pesca subacquea di ricci di mare dimostrerebbe invece l'abbandono della raccolta dei datteri di mare; 2) mancanza/contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari, dato il decorso di oltre un anno e mezzo dai fatti e l'identificazione dei presunti coautori; 3) illogicità della scelta della misura cautelare rispetto alle condizioni di salute che richiedono frequenti contatti medici. In sostanza chiede la riforma per carenze motivazionali e per sproporzione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione sul vizio di motivazione (solo mancanza o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.), ritenendo che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il giudizio di persistenza del pericolo (il ricorrente era stato sorpreso a Massalubrense con 70 esemplari di riccio, sintomo di rischi di recidiva) e che la distanza temporale dai fatti non esclude la rilevanza di comportamenti attuali. Ha inoltre rilevato che le questioni di salute non impediscono richieste puntuali di autorizzazione per visite mediche e che il ricorso non deduceva travisamento dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiama la norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso; contesto procedurale di riferimento per il rito.
artt. 452-bis, 452-quater, 635, 640, 640-bis c.p.
Reati contestati al ricorrente relativi a delitti contro l'ambiente/mare e frodi: il Collegio riporta le imputazioni per spiegare il quadro fattuale che giustifica la misura cautelare.
Circostanza aggravante applicata ai reati contestati (menzionata come aggravazione prevista dalla normativa emergenziale richiamata).
Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di motivazione consistenti nella mancanza o nella manifesta illogicità; utilmente richiamata per escludere una valutazione di merito dei fatti e delle prove.
Consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità attribuibile a colpa; applicato per comminare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 1/6: De Lorenzo, Martorana, Mascolo, Spina, Di Francesco, Mannino)
Richiami giurisprudenziali che definiscono i limiti del controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari: si può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e non la diversa valutazione degli indizi o una ricostruzione alternativa dei fatti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è ristretto: si può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.).
- Non è consentito proporre in Cassazione una rivalutazione di merito o una lettura alternativa e plausibile dei fatti, salvo che non sia dimostrabile un travisamento o una manifesta illogicità 'ictu oculi' del ragionamento motivazionale.
- La distanza temporale dai fatti non esclude l'esigenza cautelare quando il comportamento attuale del soggetto dimostri la persistenza del rischio di recidiva.
- Le condizioni di salute del destinatario non escludono automaticamente misure proibitive: è possibile richiedere al giudice, caso per caso, autorizzazioni per visite mediche; la salute rileva se il ricorso dimostra concretamente l'impossibilità di cure o un grave pregiudizio.
- I motivi difensivi generici e di natura fattuale (non documentati o non specificamente rivolti a dimostrare il travisamento) espongono al rischio di inammissibilità in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa possono essere addebitate spese e somme alla Cassa delle Ammende; è quindi importante calibrare la doglianza procedurale sulla base dei limiti di sindacato consentiti.
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