Cassazione Civile, Ordinanza n. 08532/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una lunga procedura fallimentare aperta a carico di una società, per la quale i soggetti istanti avevano già ottenuto un primo indennizzo ex L. n. 89/2001 per il periodo fino al 30 giugno 2014. Con successiva domanda avevano chiesto ulteriore equa riparazione per il ritardo maturato dopo quella data; il magistrato designato aveva accolto la domanda applicando il limite dell'indennizzo al valore della causa, determinato al netto di riparti e somme già riconosciute. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva parzialmente riformato il decreto. Alcuni dei soccombenti avevano poi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso il decreto collegiale, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente detratto somme già ricomprese nel credito residuo e aveva omesso di aggiungere altre somme indicate nel piano di riparto. La Corte d'appello, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile la revocazione perché proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., calcolato dal deposito del decreto impugnato. Nel ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno censurato tale decisione sostenendo che la revocazione contro un decreto emesso nel procedimento ex L. n. 89/2001 dovesse essere proposta con ricorso e non con citazione, e che la disciplina dell'art. 400 c.p.c. imporrebbe l'osservanza del rito del giudizio a quo; hanno quindi contestato che la tardività fosse stata correttamente desunta dalla Corte d'appello e hanno richiamato anche un obiter della Corte costituzionale in tema di forme dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello non aveva infatti deciso nel merito della questione relativa alla forma dell'atto introduttivo o alla sua eventuale conversione, ma aveva dichiarato la revocazione inammissibile per tardività, essendo stata notificata un giorno oltre il termine semestrale. Poiché la tardività esclude la possibilità di conversione dell'atto improprio, la censura dei ricorrenti è stata giudicata irrilevante rispetto alla ragione decisiva posta a base del provvedimento impugnato. La Cassazione ha inoltre ribadito che non può essere rimessa in discussione la perentorietà del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità; è stato altresì precisato che, nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001, non si applica il contributo unificato e quindi neppure l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è il rimedio azionato dai ricorrenti; la Corte non affronta il merito dell'errore dedotto perché assorbe la questione la tardività dell'impugnazione.
Il termine semestrale di decadenza per l'impugnazione è ritenuto applicabile e perentorio; la revocazione proposta un giorno oltre il termine è tardiva e quindi inammissibile.
È richiamato dai ricorrenti quale norma che prescriverebbe la citazione per la revocazione; la Corte di cassazione osserva però che la questione della forma resta irrilevante perché l'impugnazione era comunque tardiva.
È invocato per sostenere che il giudizio di revocazione segua le forme del procedimento a quo; la Corte non si pronuncia nel merito della tesi, perché la domanda era già preclusa dal decorso del termine.
Richiamato nel motivo per sostenere la conversione dell'atto processuale irrituale, ma la Corte esclude che possa operare in presenza di tardività dell'impugnazione.
La conversione dell'atto processuale improprio è ritenuta non praticabile quando l'impugnazione è stata proposta oltre il termine.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione favorevole all'accesso alla tutela, ma non incide sulla decisione di inammissibilità per tardività.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della censura, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 6 § 1 CEDU
Invocato dai ricorrenti a tutela del diritto di accesso al giudice; la Corte ritiene tuttavia legittima la preclusione derivante dal termine perentorio.
art. 13 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale di effettività della tutela, ma non idoneo a superare la decadenza processuale.
Viene affermato che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicabilità, proprio perché il giudizio di equa riparazione è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione per revocazione è inammissibile quando sia proposta oltre il termine perentorio previsto dalla legge; in tal caso la Corte non deve esaminare ulteriori questioni sulla forma dell'atto introduttivo o sulla sua eventuale conversione.
- La conversione dell'atto processuale irritualmente introdotto presuppone che l'impugnazione sia comunque tempestiva; la tardività impedisce di sanare il vizio mediante gli istituti di conversione processuale.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il motivo di ricorso che non la colpisca specificamente è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Nel giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non si applica il contributo unificato e, conseguentemente, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- La perentorietà dei termini di impugnazione costituisce una legittima preclusione all'accesso alla tutela giurisdizionale e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il diritto al processo equo.
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