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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32915/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme e beni dalla Hard Rock Cafè Sicilia s.r.l.), sostenendo che le operazioni ritenute distrattive erano in realtà operazioni infragruppo e finanziamenti finalizzati al risanamento; contesta dunque la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, l'insussistenza del dolo, la mancata applicazione di attenuanti (art. 219 r.d. n. 267/1942, circostanze attenuanti generiche ex art. 133 c.p.) e chiede dichiarazione di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: rileva che le censure mirano esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Respinge le doglianze relative alla non applicazione delle attenuanti (anche manifestamente infondate rispetto all'entità del danno) e conferma che la prescrizione non poteva essere rilevata con l'inammissibilità del ricorso perché il termine è maturato successivamente alla pronuncia di appello. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 291

    art. 291, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    La norma è stata richiamata per l'aggravante contestata (bancarotta fraudolenta aggravata). La Corte ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta patrimoniale pur avendo escluso in appello la pluralità delle condotte documentali.

  • r.d. n. 267 del 1942, art. 219

    art. 219 r.d. n. 267 del 1942

    L'art. 219 (attenuante di speciale tenuità del fatto) è stato invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata tale richiesta in relazione all'entità del danno (centinaia di migliaia di euro) e ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sul diniego.

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte precisa che la valutazione dell'applicabilità delle attenuanti generiche è di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude la possibilità di far valere cause di non punibilità (comprese la prescrizione) in questa sede.

  • codice di procedura penale, art. 6:16, comma 1

    art. 6:16, comma 1, cod. proc. pen.

    Citazione usata nel dispositivo per la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende (testo riportato così nella sentenza); interpretazione della Corte: applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per riformulare la valutazione del fatto o per richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano al merito sono inammissibili.
  • Le operazioni infragruppo e i finanziamenti tra società controllanti e controllate possono essere legittimi ma, per escludere il dolo di bancarotta fraudolenta, occorre dimostrare in modo probante l'effettiva finalità di risanamento e l'assenza di pregiudizio ai creditori; la mera prospettazione teorica non basta in sede di legittimità.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e di speciale tenuità è valutazione tipicamente di merito: per contestarla in Cassazione è necessario mostrare vizi di legge o motivazione carente/contraddittoria, non semplicemente proporre una diversa valutazione degli elementi.
  • La prescrizione e altre cause di non punibilità devono essere tempestivamente e correttamente dedotte nei gradi di giudizio utili; l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di farle emergere per la prima volta in questa sede.
  • In cause di bancarotta con trasferimenti patrimoniali consistenti, l'entità del danno e le modalità (es. uso di modalità articolate per sottrarre beni o somme) sono elementi che rendono meno probabile l'applicazione di attenuanti di particolare tenuità.
  • Per chi difende imputati in casi simili: documentare in modo chiaro la natura finanziaria e imprenditoriale delle operazioni infragruppo, produrre evidenze di pianificazione del risanamento e rendicontazioni contabili che dimostrino l'assenza di finalità distrattive, e sollevare tempestivamente questioni di prescrizione o altre cause estintive nei gradi di giudizio appropriati.

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