Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di truffa (art. 640 c.p.), deducendo: 1) assenza del dolo al momento della conclusione del contratto (sarebbero state mere difficoltà/giustificazioni e non volontà di non adempiere; emissione di cambiali e mancanza di azioni esecutive da parte della vittima); 2) omessa e carente motivazione sull'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p., con censura sulla procedibilità per querela (querela sporta tardivamente e parte consistente del denaro versato proveniente da terzo non querelante), nonché questioni relative alla procedibilità a querela secondo la normativa transitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato: il giudice d'appello aveva motivato, anche in modo globale e congruo, l'esistenza dell'intento fraudolento alla luce del comportamento complessivo dell'imputato (scuse infondate, bonifici fasulli, cambiali prive di provvista, chiusura della ditta e irreperibilità). Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: la mancata tempestività della querela non rilevava rispetto al primo grado perché all'epoca il delitto era procedibile d'ufficio; la successiva querela e la costituzione di parte civile hanno reso irrilevante la mancata rinnovazione nei termini transitori. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato a favore della parte civile per mancanza di specifica domanda.
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come truffa per l'intenzionalità complessiva dell'inganno; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provato il dolo alla luce del comportamento globale (promesse non mantenute, bonifici falsi, cambiali prive di provvista, irreperibilità).
Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione al dolo; la Corte ha confermato che l'elemento soggettivo è stato adeguatamente valutato in sede di merito.
L'aggravante è stata ritenuta operante dal giudice di merito; la Cassazione ha giudicato infondata la censura che ne chiedeva l'esclusione, non ritenendo decisiva la circostanza della provenienza parte dei fondi da terzi.
Richiamato nel ricorso in relazione alla determinazione della pena e alle circostanze, senza che la Cassazione ne riconosca profili di vizio idonei a rendere ammissibile il gravame.
Richiamato come parametro procedurale: la Cassazione considera che la motivazione d'appello, se complessivamente logica e sufficiente, non richiede la confutazione punto per punto di tutte le deduzioni difensive.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe
Fornisce la base per il procedimento con contraddittorio scritto: le parti non hanno chiesto discussione orale e il giudizio è stato trattato con memoria scritta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel provvedimento di cassazione alla stretta necessità per la decisione; la decisione della Corte si conforma a tale limite.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 2, comma 1, lett. o) d.lgs. 150/2022
Richiamato nel ricorso in relazione alla procedibilità a querela; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché al momento del primo grado il reato era procedibile d'ufficio e la querela presentata successivamente con costituzione di parte civile ha reso inutile la rimessione in termini.
Massime di principio
- In procedimenti per truffa il dolo è valutato nella sua globalità: atti apparentemente riparatori (es. emissione di cambiali) possono essere considerati indizi di volontà ingannevole se inseriti in un comportamento complessivo incoerente e volto a eludere l'azione della vittima.
- La Corte d'appello non è tenuta a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive quando la motivazione complessiva, anche sulla base di una "doppia conforme", renda chiaro il convincimento sui fatti decisivi.
- La mancata azione esecutiva da parte della vittima (ad es. non escussione di cambiali o mancata esecuzione di titoli) non esclude automaticamente l'esistenza della truffa se vi sono altri elementi indicativi di inganno e irreperibilità dell'autore.
- Questioni di procedibilità per querela possono non essere decisive se, al momento del giudizio di primo grado, il reato era procedibile d'ufficio; la successiva presentazione della querela e la costituzione di parte civile possono sanare profili procedurali transitori.
- Motivi di cassazione aspecifici o che sostanzialmente reiterano censure già decise in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili: l'impugnazione deve essere mirata e specifica nel criticare i punti essenziali della motivazione di merito.
- La presenza di pagamenti effettuati da terzi non esclude automaticamente la configurabilità dell'aggravante legata all'idoneità del profitto del reato, se il quadro probatorio dimostra l'intento fraudolento complessivo.
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