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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 658/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che li aveva ritenuti responsabili del concorso nel trasporto di 225 grammi di marijuana e aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Caracciolo denuncia l'utilizzabilità delle proprie dichiarazioni rese dopo l'arresto senza avviso e senza difensore (verbale non sottoscritto), e contesta la qualificazione e la prova della natura drogante della sostanza (narcotest ritenuto insufficiente). Maisano deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Caracciolo e sostiene che, espunte tali dichiarazioni e senza riscontri, la sua presenza nell'autovettura non prova il concorso materiale o morale nel reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi come infondati. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente da Caracciolo nonostante la fase di arresto e l'assenza del difensore, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con l'art. 350 c.p.p., comma 7, quando emergano elementi di spontaneità e manchi induzione. Ha inoltre considerato sufficiente, nel caso concreto, la combinazione di confessione, dato ponderale e narcotest per ritenere la sostanza drogante e legittimare la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; infine ha ritenuto adeguati i riscontri alla chiamata di correità per affermare il concorso di Maisano. Conseguentemente sono stati confermati gli esiti sanzionatori disposti in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma applicata per la configurazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini diversi dall'uso personale; la Corte ha condiviso la derubricazione operata in appello e ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti fossero sufficienti per la contestazione in esame.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha ritenuto ammissibili, in fase procedimentale e nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dall'arrestato in assenza del difensore, purché emergano come libere e non sollecitate.

  • art. 350, comma 7 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la polizia giudiziaria può assumere notizie utili immediatamente anche senza difensore e che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili nelle fasi cautelari e nei riti a prova contratta, pur essendo vietata la loro utilizzazione nel dibattimento qualora prodotte senza garanzie.

  • art. 386, lett. b) e d) cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)

    Richiamato dalla difesa come norma che impone avvisi all'indagato; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tali avvisi non precluda automaticamente l'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee, se dimostrata la loro spontaneità.

  • art. 63 cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiamato nel contesto della disciplina delle dichiarazioni di correi; la Corte ricorda che i riscontri alla chiamata di correità possono essere anche elementi logici o materiali indipendenti e non devono essere necessariamente autosufficienti.

  • art. 360 cod. proc. pen. (richiamato)

    Norma sulle forme di perizia; la Corte osserva che non sempre è necessaria una perizia tecnico-scientifica per accertare la natura drogante di una sostanza se vi sono altri elementi probatori idonei.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato)

    Richiesto per i limiti del ricorso in termini di motivazione e ambito di censura rispetto al rito abbreviato; citato per precisare i limiti della impugnazione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'arrestato alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nei procedimenti cautelari e nei riti a prova contratta anche se rese in assenza del difensore, purché risulti con chiarezza la loro spontaneità e l'assenza di sollecitazioni.
  • L'assenza della sottoscrizione del verbale da parte del dichiarante non è automaticamente decisiva se nell'istruttoria risulta presente la versione originale firmata o altri elementi che attestino la dichiarazione; l'onere di far emergere la mancanza grava sulla parte che ne denuncia l'inutilizzabilità.
  • Per accertare la natura stupefacente di una sostanza non è sempre obbligatoria una perizia chimico-tossicologica: confessioni, dato ponderale, narcotest e altri riscontri possono essere sufficienti, salvo che si tratti di quantità estremamente modeste che rendano necessaria la determinazione del principio attivo.
  • La chiamata in correità può essere valorizzata quando sia corroborata da elementi indipendenti di riscontro; tali riscontri non devono essere necessariamente prove complete e autosufficienti, ma elementi rappresentativi o logici che conferiscano attendibilità alla dichiarazione del correi.
  • In situazioni analoghe la difesa può tempestivamente richiedere perizia o riservarsi di non accedere a riti abbreviati fintanto che non sia acquisita una prova tecnico-scientifica ritenuta essenziale per la contestazione (es. accertamento del principio attivo), ma l'assenza di tale richiesta o la presenza di altri riscontri può portare al mantenimento della qualificazione contestata.

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