Cassazione Penale, Sentenza n. 658/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che li aveva ritenuti responsabili del concorso nel trasporto di 225 grammi di marijuana e aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Caracciolo denuncia l'utilizzabilità delle proprie dichiarazioni rese dopo l'arresto senza avviso e senza difensore (verbale non sottoscritto), e contesta la qualificazione e la prova della natura drogante della sostanza (narcotest ritenuto insufficiente). Maisano deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato Caracciolo e sostiene che, espunte tali dichiarazioni e senza riscontri, la sua presenza nell'autovettura non prova il concorso materiale o morale nel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente i ricorsi come infondati. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente da Caracciolo nonostante la fase di arresto e l'assenza del difensore, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con l'art. 350 c.p.p., comma 7, quando emergano elementi di spontaneità e manchi induzione. Ha inoltre considerato sufficiente, nel caso concreto, la combinazione di confessione, dato ponderale e narcotest per ritenere la sostanza drogante e legittimare la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; infine ha ritenuto adeguati i riscontri alla chiamata di correità per affermare il concorso di Maisano. Conseguentemente sono stati confermati gli esiti sanzionatori disposti in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma applicata per la configurazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini diversi dall'uso personale; la Corte ha condiviso la derubricazione operata in appello e ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti fossero sufficienti per la contestazione in esame.
Riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato; la Corte ha ritenuto ammissibili, in fase procedimentale e nei riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dall'arrestato in assenza del difensore, purché emergano come libere e non sollecitate.
art. 350, comma 7 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la polizia giudiziaria può assumere notizie utili immediatamente anche senza difensore e che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili nelle fasi cautelari e nei riti a prova contratta, pur essendo vietata la loro utilizzazione nel dibattimento qualora prodotte senza garanzie.
art. 386, lett. b) e d) cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato dalla difesa come norma che impone avvisi all'indagato; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tali avvisi non precluda automaticamente l'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee, se dimostrata la loro spontaneità.
art. 63 cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato nel contesto della disciplina delle dichiarazioni di correi; la Corte ricorda che i riscontri alla chiamata di correità possono essere anche elementi logici o materiali indipendenti e non devono essere necessariamente autosufficienti.
art. 360 cod. proc. pen. (richiamato)
Norma sulle forme di perizia; la Corte osserva che non sempre è necessaria una perizia tecnico-scientifica per accertare la natura drogante di una sostanza se vi sono altri elementi probatori idonei.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato)
Richiesto per i limiti del ricorso in termini di motivazione e ambito di censura rispetto al rito abbreviato; citato per precisare i limiti della impugnazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'arrestato alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nei procedimenti cautelari e nei riti a prova contratta anche se rese in assenza del difensore, purché risulti con chiarezza la loro spontaneità e l'assenza di sollecitazioni.
- L'assenza della sottoscrizione del verbale da parte del dichiarante non è automaticamente decisiva se nell'istruttoria risulta presente la versione originale firmata o altri elementi che attestino la dichiarazione; l'onere di far emergere la mancanza grava sulla parte che ne denuncia l'inutilizzabilità.
- Per accertare la natura stupefacente di una sostanza non è sempre obbligatoria una perizia chimico-tossicologica: confessioni, dato ponderale, narcotest e altri riscontri possono essere sufficienti, salvo che si tratti di quantità estremamente modeste che rendano necessaria la determinazione del principio attivo.
- La chiamata in correità può essere valorizzata quando sia corroborata da elementi indipendenti di riscontro; tali riscontri non devono essere necessariamente prove complete e autosufficienti, ma elementi rappresentativi o logici che conferiscano attendibilità alla dichiarazione del correi.
- In situazioni analoghe la difesa può tempestivamente richiedere perizia o riservarsi di non accedere a riti abbreviati fintanto che non sia acquisita una prova tecnico-scientifica ritenuta essenziale per la contestazione (es. accertamento del principio attivo), ma l'assenza di tale richiesta o la presenza di altri riscontri può portare al mantenimento della qualificazione contestata.
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