Cassazione Penale, Ordinanza n. 40187/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato tributario, deducendo tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2639 e 2392 c.c. e all'art. 5 d.lgs. 74/2000, sostenendo che non fosse stata provata la sussistenza del fatto né la sua riferibilità all'imputato, mancando un adeguato accertamento del dolo specifico di evasione, e che il debito d'imposta fosse stato determinato solo sulla base dello spesometro senza verifiche documentali e senza considerare eventuali componenti passive; 2) violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., contestando l'applicazione della recidiva come automatismo sanzionatorio e la mancata valutazione dei criteri di cui alla sentenza n. 192/2007 della Corte costituzionale; 3) violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, che le doglianze sul merito fossero sostanzialmente un dissenso sulla ricostruzione dei fatti non sindacabile in sede di legittimità e che, quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la questione della recidiva non fosse stata specificamente devoluta in appello mentre il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata sui precedenti penali e sulla condotta processuale non collaborativa. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa insieme all'art. 2392 c.c., ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione di tali norme perché la censura è ritenuta inammissibile e generica.
Richiamato dalla difesa insieme all'art. 2639 c.c., senza autonoma trattazione decisiva da parte della Corte.
Norma incriminatrice del reato tributario contestato; la Corte ritiene adeguata la ricostruzione del fatto e della soglia d'imposta sulla base dello spesometro e dell'assenza di documentazione contraria prodotta dall'imputato.
La censura sulla recidiva è dichiarata inammissibile perché non devoluta specificamente in appello; la Corte rileva inoltre l'assenza di una contestazione specifica sul punto nel giudizio di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto congruamente motivato dai precedenti penali, anche specifici e recenti, e dalla condotta processuale non collaborativa dell'imputato.
Utilizzato come parametro per apprezzare la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando precedenti e condotta dell'imputato.
Identificato come base normativa del fatto contestato; la Corte reputa immune da vizi la prova dell'omessa/infedele ricostruzione fiscale fondatasi sul sistema documentale richiamato.
Richiamato quale aggravante della recidiva, ma il motivo è inammissibile per difetto di devoluzione in appello.
Richiamato quale base del diniego delle attenuanti generiche, ritenuto motivato in modo sufficiente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile una sentenza di merito quando il ricorso si risolva in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, se la motivazione impugnata è logicamente plausibile e non manifestamente contraddittoria.
- La doglianza che investe una specifica questione deve essere stata dedotta in modo puntuale nel giudizio di merito; i motivi generici o non specificamente devoluti non possono essere trasformati in vizio denunciabile in cassazione.
- In materia di reati tributari, la prova dell'imposta evasa può essere desunta da un compendio documentale attendibile anche se l'imputato non produce le scritture contabili obbligatorie o non offre elementi concreti idonei a contrastare l'accertamento.
- La contestazione della recidiva è inammissibile in cassazione se la relativa questione non è stata specificamente proposta in appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, di elementi rilevanti ex art. 133 c.p., quali precedenti penali e condotta processuale non collaborativa.
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