Sentenza n. 13267/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO MASAF N. 119/2024 (ALLEGATO n. 2) emessa nel procedimento numero ruolo interno 31 2024 depositata in segreteria e pubblicata sul sito del MASAF in data 16.12.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente. NONCHÉ PER LA CONDANNA - -dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica, ordinando il distanziamento del cavallo Calle Almanzora dal secondo al terzo posto del premio Regina Elena edizione 2024 con ciò che ne consegue al livello di pagamento dei premi e delle indennità varie. - in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente mediante corresponsione delle maggiori somme, rispetto a quelle già assegnate dal MASAF ai ricorrenti, direttamente conseguenti e corrispondenti all’avanzamento invocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decisione della Commissione disciplina di appello MASAF che aveva accolto il reclamo della scuderia proprietaria di Calle Almanzora, annullando il distanziamento della cavalla dal secondo al terzo posto del Premio Regina Elena 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero e scuderia controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario della cavalla Grand Saxon, contestava la decisione della Commissione disciplina di appello MASAF che aveva accolto l'impugnazione della scuderia proprietaria di Calle Almanzora, ripristinando quest'ultima al secondo posto della corsa. Deduceva, in primo luogo, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo di essere controinteressato necessario quale proprietario del cavallo danneggiato e titolare di un interesse economico diretto sull'ordine di arrivo e sui premi. In secondo luogo, lamentava la violazione dell'art. 148 del Regolamento delle corse al galoppo e dell'art. 8, comma 8, delle Norme di procedura disciplinare, assumendo che la Commissione di appello potesse intervenire soltanto per violazione o falsa applicazione del regolamento e non per rivalutare il merito della decisione dei Commissari di gara. In terzo luogo, deduceva violazione dell'art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, sostenendo che la Commissione avesse alterato la motivazione della decisione originaria e ricostruito in modo attenuato la condotta di Calle Almanzora. Chiedeva inoltre il risarcimento in forma specifica, mediante il mantenimento dell'ordine di arrivo con Grand Saxon al secondo posto, o, in subordine, il risarcimento per equivalente pari alla differenza tra il premio del secondo classificato, pari a euro 26.180,00, e quello del terzo classificato, pari a euro 14.280,00, per un importo di euro 11.900,00.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa limitatamente alla domanda di annullamento proposta ai fini risarcitori, senza approfondire ulteriormente i limiti generali della giurisdizione sulle sanzioni sportive ippiche. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che il procedimento davanti agli organi della giustizia sportiva ippica sia disciplinato da una normativa speciale e abbia natura pubblicistica e repressiva. Esso si configura come rapporto tra organo giudicante, organo requirente e soggetto destinatario della sanzione, senza che siano parti necessarie i soggetti che possano conseguire un vantaggio economico riflesso dall'esito. Il distanziamento del cavallo conserva natura sanzionatoria anche quando incide sull'ordine di arrivo, poiché presuppone una condotta riferibile al binomio cavallo-fantino, come confermato dalla contestuale sospensione del fantino. È stata quindi esclusa la necessità di coinvolgere il proprietario del cavallo asseritamente danneggiato. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. La Commissione di appello non ha rivalutato il mero merito sportivo, ma ha verificato, attraverso la visione dei filmati, se la condotta accertata integrasse giuridicamente il danneggiamento rilevante ai sensi del regolamento. Ha rilevato l'assenza di una condotta idonea a giustificare la sanzione, la distanza tra i cavalli e la mancata incidenza concreta sulla dinamica competitiva e sul risultato della gara, nonché la concorde valutazione del Procuratore della disciplina. Tale verifica rientra nei limiti dell'appello previsto dall'art. 8, comma 8, delle Norme di procedura disciplinare, perché la qualificazione del fatto come danneggiamento implica il controllo della corretta applicazione delle regole di gara. La mancata indicazione puntuale delle disposizioni regolamentari nella decisione è stata qualificata come vizio meramente formale, non invalidante, poiché dal contenuto complessivo dell'atto risultava il parametro normativo applicato. È stata inoltre esclusa la sussistenza del travisamento dei fatti: le diverse formulazioni utilizzate dai Commissari e dalla Commissione di appello descrivevano la medesima condotta, diversamente qualificata sul piano giuridico. Il ricorso e la domanda risarcitoria sono stati quindi respinti. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della motivazione sintetica dell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 148 Regolamento delle corse al galoppo ex Jockey Club
L’appello avverso le decisioni dei Commissari può essere proposto entro otto giorni per violazione o falsa applicazione del Regolamento.
La decisione dei Commissari può essere contestata davanti alla Commissione disciplina di appello nei soli limiti della violazione o falsa applicazione del regolamento, non per un riesame libero del merito sportivo.
art. 8, comma 8, Norme di procedura disciplinare
L’appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse.
La Commissione di appello può verificare se i fatti accertati siano stati correttamente sussunti nella fattispecie regolamentare del danneggiamento; tale verifica non costituisce, di per sé, una rivalutazione del merito sportivo.
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è stata respinta: l’assenza di puntuali richiami normativi nell’atto non è invalidante quando il parametro regolamentare applicato risulti comunque desumibile dal contenuto complessivo della decisione.
La domanda risarcitoria è stata respinta conseguentemente al rigetto della domanda di annullamento e all’infondatezza delle censure rivolte alla decisione sportiva.
Massime di principio
- Nei procedimenti di giustizia sportiva ippica aventi natura disciplinare, il procedimento si struttura tra organo giudicante, organo requirente e soggetto destinatario della sanzione; il soggetto che possa conseguire dall’esito soltanto un vantaggio economico riflesso non è controinteressato necessario e non ha titolo alla partecipazione procedimentale.
- Il distanziamento di un cavallo dall’ordine di arrivo conserva natura sanzionatoria anche quando produce effetti economici e classificatori, poiché presuppone una condotta riferibile al binomio cavallo-fantino e può accompagnarsi a una sanzione personale nei confronti del fantino.
- Quando il regolamento limita l’appello alle ipotesi di violazione o falsa applicazione delle regole di gara, l’organo di appello può verificare se la condotta accertata integri giuridicamente la fattispecie regolamentare sanzionata; tale controllo non equivale a un libero riesame del merito sportivo.
- La qualificazione di una condotta come danneggiamento rilevante ai fini del distanziamento richiede la verifica di un pregiudizio concreto incidente sulla dinamica competitiva o sul risultato della gara, non essendo sufficiente una mera interazione tra concorrenti.
- La mancanza di puntuali richiami normativi nella motivazione non determina l’illegittimità dell’atto quando dal suo contenuto complessivo siano comprensibili i parametri regolamentari applicati e le ragioni della decisione.
- La diversa descrizione della condotta contenuta nella decisione di appello rispetto all’atto dei Commissari non integra travisamento dei fatti quando si riferisca al medesimo nucleo fattuale e rappresenti soltanto una diversa qualificazione giuridica del comportamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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