Cassazione Penale, Sentenza n. 29348/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un indagato che si era reso latitante. Dopo una prima richiesta di riesame proposta dal difensore e già definita con rigetto, il difensore ha presentato una seconda richiesta di riesame, questa volta dopo la notifica del decreto di latitanza e della traduzione in lingua albanese dell'ordinanza cautelare. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile la nuova impugnazione ritenendo che, essendo già intervenuta una decisione sulla prima istanza, il riesame non fosse reiterabile dallo stesso soggetto. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per non avere il Tribunale considerato che la traduzione dell'ordinanza cautelare aveva fatto decorrere un nuovo termine per proporre riesame ai sensi dell'art. 309, comma 3, c.p.p., sostenendo che tale notifica fosse funzionale anche all'effettivo esercizio del diritto di difesa tecnica; dall'altro, ha censurato l'erronea applicazione del principio di unicità dell'impugnazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ammette l'autonomia delle impugnazioni dell'indagato e del difensore e il superamento del principio di unicità nel procedimento cautelare. La Corte ha però ritenuto infondati i motivi, chiarendo che il diritto di riesame può essere esercitato distintamente da difensore e indagato, ma non più volte dallo stesso soggetto: nel caso concreto la seconda istanza proveniva ancora dal medesimo difensore, già autore della prima impugnazione, e la traduzione dell'ordinanza era rilevante per l'indagato alloglotta, non per rimettere in termini il difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha precisato che il superamento del principio di unicità dell'impugnazione consente impugnazioni distinte dell'indagato e del difensore, ma non la reiterazione della medesima impugnazione da parte dello stesso soggetto che abbia già esercitato quel potere. La traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua comprensibile è strumentale all'esercizio del diritto di impugnazione da parte dell'indagato alloglotta, non a consentire al difensore, che abbia già proposto riesame, di rinnovare l'istanza sulla base della stessa misura cautelare.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
prevede facoltà di riesame distinte per imputato e difensore, con termini differenziati; la traduzione dell'ordinanza cautelare è funzionale alla conoscenza dell'indagato alloglotta, non a riaprire il termine per il difensore che abbia già impugnato.
art. 165 c.p.p.
ex art. 165 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla notifica al difensore dell'ordinanza tradotta e del decreto di latitanza.
art. 175 c.p.p.
richiamato nel dibattito difensivo e nella giurisprudenza costituzionale sul superamento del principio di unicità dell'impugnazione in presenza di analoga impugnazione già proposta dal difensore.
art. 111 Cost.
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sulla ragionevole durata del processo come limite alla duplicazione delle impugnazioni.
art. 6 CEDU
richiamato insieme all'art. 111 Cost. sul tema della ragionevole durata del processo.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare il diritto di riesame spetta distintamente all'indagato e al difensore, ma il superamento del principio di unicità dell'impugnazione opera solo tra soggetti diversi, non consente allo stesso impugnante di reiterare la medesima impugnazione sullo stesso provvedimento dopo una decisione già intervenuta.
- La traduzione dell'ordinanza cautelare per l'indagato alloglotta è strumentale a garantire la conoscenza effettiva del contenuto del provvedimento e l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato, non costituisce un autonomo titolo per rimettere in termini il difensore che abbia già proposto riesame.
- La tutela rafforzata della libertà personale e del diritto di difesa non elimina l'esigenza di evitare duplicazioni impugnatorie quando il medesimo soggetto abbia già esercitato il proprio potere di impugnazione.
- L'inammissibilità della seconda impugnazione è corretta quando il nuovo gravame proviene dallo stesso difensore che aveva già impugnato la medesima ordinanza cautelare, anche se nel frattempo sia stata notificata la traduzione del provvedimento all'indagato.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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