Cassazione Civile, Ordinanza n. 12725/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti tossicodipendenti e dal correlato passaggio del personale convenzionato. Il ricorrente, psicologo che aveva lavorato per anni presso l’istituto penitenziario di Melfi per l’osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati tossicodipendenti, lamentava di essere stato indebitamente escluso dagli elenchi del personale da trasferire alla sanità regionale/SSN. La Corte d’appello aveva ritenuto che il trasferimento effettivo delle funzioni e del personale fosse avvenuto solo in una fase successiva, collegata alla concreta attuazione della riforma e alle convenzioni tra amministrazioni, e aveva valorizzato il fatto che il ricorrente al 1° luglio 2003 non fosse più in servizio a Melfi per avere chiesto il trasferimento altrove. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, il professionista denunciava violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 230/1999, degli artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002, dell’art. 7 l. n. 59/1997 e dell’art. 1408 c.c., sostenendo che il trasferimento delle funzioni sanitarie riguardanti i detenuti tossicodipendenti era già avvenuto ex lege dal 1° gennaio 2000 e che il suo nominativo avrebbe dovuto essere incluso nei relativi elenchi, poiché egli era ancora in servizio nel presidio competente in quella data e anche alla data del decreto del 10 aprile 2002; la successiva richiesta di trasferimento non poteva incidere retroattivamente. Con il secondo motivo deduceva inoltre la violazione dell’art. 81 c.p.c., contestando la qualificazione della Regione quale soggetto privo di legittimazione passiva e sostenendo che la relativa eccezione investisse il merito della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 230/1999 prevede in modo univoco il trasferimento al Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, delle funzioni sanitarie dell’amministrazione penitenziaria relative alla prevenzione e all’assistenza dei detenuti e degli internati tossicodipendenti, nonché il contestuale passaggio del relativo personale, delle attrezzature, degli arredi, degli altri beni strumentali e delle risorse finanziarie. Ha quindi escluso che la materiale attuazione successiva o i ritardi amministrativi potessero differire la decorrenza fissata dalla legge, e ha precisato che il richiamo ai principi dell’art. 7 d.lgs. n. 112/1998 non consente di derogare al termine legale del 1° gennaio 2000. Ha inoltre osservato che la fase sperimentale e il termine del 30 giugno 2002 riguardavano le ulteriori funzioni sanitarie diverse da quelle di cui al comma 1. In applicazione di tali principi, la Corte ha rilevato che il ricorrente prestava servizio nel distretto di Potenza già al 1° gennaio 2000 e che il suo nominativo risultava inserito nel decreto ministeriale 10 aprile 2002 tra il personale trasferito; la successiva esclusione dal prospetto del 24 ottobre 2002 non era dunque giustificata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1; comma 2; comma 4
Il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie relative alla prevenzione e all’assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti è avvenuto ex lege dal 1° gennaio 2000 e il relativo personale è trasferito contestualmente; la norma è speciale e non è derogabile da fonti o atti di rango inferiore. La fase sperimentale e la data del 30 giugno 2002 riguardano invece le restanti funzioni sanitarie.
principi richiamati dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 230/1999
Il richiamo riguarda solo i principi di graduazione e contestualità del trasferimento delle risorse, non consente di posticipare il termine legale fissato dall’art. 8, comma 1.
Richiamato dal ricorrente e dalla sentenza d’appello nel contesto del riordino e del trasferimento di funzioni; non è valorizzato come base decisiva della soluzione finale.
artt. 1 e 2 del decreto interministeriale 10 aprile 2002
Richiamati dal ricorrente per sostenere che l’individuazione del personale trasferito era già avvenuta e che il suo nominativo era incluso negli elenchi di trasferimento.
Richiamato dalla Corte d’appello per sostenere che, nel conferimento di funzioni tra enti, il transito del personale è regolato dalla cessione del contratto e non dall’art. 2112 c.c.; tale impostazione viene superata dalla Cassazione, che fa prevalere la disciplina speciale di legge.
Richiamato nel ricorso e nella motivazione d’appello in relazione al momento rilevante del trasferimento del rapporto; non è la base decisiva della decisione di legittimità.
Invocato per contestare la legittimazione processuale della Regione; il relativo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del sindacato di legittimità per le denunciate violazioni di legge.
Richiamato per affermare la tempestività delle notifiche del ricorso in assenza di notificazione della sentenza di appello.
Massime di principio
- Quando una norma speciale stabilisce una decorrenza legale del trasferimento di funzioni e del personale, la data fissata dalla legge prevale su ritardi applicativi, atti amministrativi successivi o prassi gestionali difformi.
- Il richiamo a disposizioni generali sul trasferimento di funzioni e risorse non consente di derogare al termine espressamente previsto da una disciplina speciale, se questa è univoca sul punto.
- Nei trasferimenti ex lege di personale conseguenti al passaggio di funzioni, ciò che rileva è la sussistenza del rapporto e dell’attività al momento indicato dalla legge, non l’eventuale successiva materializzazione degli atti di ricognizione o di riparto.
- Un atto amministrativo meramente gestionale che escluda un lavoratore da un elenco di trasferimento non può prevalere su una previsione normativa che ne imponga l’inclusione; l’eventuale inerzia del dipendente rispetto a tale atto non è decisiva se l’atto non è idoneo a incidere sulla posizione giuridica sostanziale.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbe la questione decisiva, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame autonomo.
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