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Sentenza

Sentenza n. 2564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15767/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024 e atti collegati, recanti la modifica transitoria del trattamento di quiescenza e previdenza del personale, con opzione tra IFR e TFR più fondo complementare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 15767/2025, che aveva respinto il ricorso contro la delibera ANAC n. 599/2024. Hanno dedotto: violazione dell’art. 57 del Regolamento del personale ANAC, che prevede la definizione del trattamento di quiescenza mediante regolamento approvato dall’Autorità sulla base dei criteri AGCM e previo accordo con le organizzazioni sindacali; difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di trasparenza, buona fede e leale collaborazione; illegittima reformatio in peius rispetto al regime previdenziale dell’AGCM e alla disciplina transitoria già introdotta con la delibera ANAC n. 87/2020; violazione degli artt. 36 e 38 Cost.; violazione della l. n. 335/1995, dell’art. 59, comma 56, l. n. 449/1997, degli accordi quadro ARAN del 29 luglio 1999 e del 3 agosto 2001 e del DPCM 20 dicembre 1999; infine, illegittimità del termine del 30 giugno 2025 per l’esercizio dell’opzione, con applicazione automatica del TFR senza contribuzione datoriale al fondo complementare in caso di mancata scelta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’adozione unilaterale e provvisoria della nuova disciplina in attesa dell’accordo sindacale, applicando quale principio generale la regola espressa dall’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001: quando il mancato accordo determina un pregiudizio alla funzionalità amministrativa, l’amministrazione può provvedere provvisoriamente sulle materie oggetto della trattativa, nel rispetto di correttezza e buona fede e proseguendo le trattative. Tale principio è stato ritenuto direttamente riconducibile anche all’art. 97 Cost., pur non applicandosi direttamente all’ANAC il d.lgs. n. 165/2001. Nel caso concreto, la legittimità della disciplina provvisoria è stata ravvisata nella pluralità di tavoli sindacali e interlocuzioni sviluppatisi per circa quattro anni senza raggiungimento dell’intesa. La delibera ANAC n. 87/2020 è stata considerata limitata alla determinazione provvisoria dei criteri per gli accantonamenti e non idonea a costituire una disciplina generale del trattamento di quiescenza. Il Collegio ha escluso l’obbligo di equiparazione tra ANAC e AGCM: il regolamento ANAC impone soltanto di assumere i criteri della disciplina AGCM, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità, sicché l’autonomia organizzativa dell’ANAC impedisce automatismi nelle percentuali e nei trattamenti. È stata quindi esclusa la reformatio in peius illegittima. Il Collegio ha inoltre escluso il difetto di buona fede e di istruttoria, valorizzando le reiterate interlocuzioni sindacali e la trasmissione ai dipendenti dei prospetti individuali necessari per una scelta consapevole. La fissazione del termine per l’opzione è stata ritenuta legittima proprio perché l’ANAC aveva fornito ai dipendenti le informazioni retributive, previdenziali e fiscali utili a ponderare la scelta. Le spese sono state compensate in ragione della natura delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 28, l. n. 481/1995

    ciascuna Autorità amministrativa indipendente ha potere regolatorio in tema di organizzazione interna, funzionamento, pianta organica, ordinamento delle carriere e trattamento giuridico ed economico del personale, sulla base dei criteri fissati per l’AGCM e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative

    Riconosce alle autorità indipendenti un potere autonomo di regolazione del trattamento del personale, pur nel rispetto dei criteri desumibili dalla disciplina AGCM e delle proprie esigenze organizzative.

  • art. 57 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC

    Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal Regolamento in materia, approvato dall’Autorità, in base ai criteri fissati dalla disciplina in vigore per l’AGCM previo accordo con le OO.SS.

    Il previo accordo sindacale costituisce l’esito ordinario della regolamentazione, ma il mancato raggiungimento dell’intesa non impedisce una disciplina provvisoria e unilaterale quando sia necessario evitare un vuoto regolatorio pregiudizievole per l’azione amministrativa.

  • art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001

    nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo

    Esprime un principio generale applicabile, in via ricognitiva, anche a un’autorità non direttamente soggetta al d.lgs. n. 165/2001: in caso di trattative fallite e rischio di paralisi o vuoto regolatorio, l’amministrazione può adottare una disciplina provvisoria, continuando a perseguire l’accordo.

  • art. 97 Cost.

    È individuato quale fondamento diretto dei canoni di ragionevolezza e continuità dell’azione amministrativa che consentono una regolamentazione provvisoria in attesa dell’accordo sindacale.

  • art. 52-quater d.l. n. 50/2017, convertito dalla l. n. 96/2017

    L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481

    Conferma l’autonomia regolamentare dell’ANAC nell’organizzazione e nella disciplina giuridica ed economica del personale.

  • art. 1 del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale ANAC

    Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dalla disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti dell’AGCM tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’Autorità

    Il rinvio alla disciplina AGCM riguarda i criteri e non comporta identità o automatica equiparazione dei trattamenti.

  • artt. 81 e 97 Cost.

    Sono richiamati quali principi di sostenibilità finanziaria e di buon andamento coerenti con il progressivo passaggio dal modello retributivo a quello contributivo.

Massime di principio

  • Quando un regolamento di un’autorità amministrativa indipendente prevede il previo accordo sindacale per disciplinare una materia e le trattative si protraggono senza esito, l’amministrazione può adottare una disciplina provvisoria e unilaterale, purché sussista l’esigenza di evitare un vuoto regolatorio pregiudizievole per la funzionalità amministrativa, siano state effettivamente svolte interlocuzioni sindacali e le trattative proseguano in vista dell’accordo definitivo.
  • Il principio secondo cui, in caso di mancato accordo, l’amministrazione può provvedere provvisoriamente sulle materie oggetto della trattativa, nel rispetto di correttezza e buona fede, costituisce espressione dei principi generali di ragionevolezza e buon andamento e può trovare applicazione anche oltre l’ambito soggettivo diretto del d.lgs. n. 165/2001.
  • Il rinvio regolamentare ai criteri fissati dalla disciplina del personale di un’altra autorità indipendente non comporta l’obbligo di identità o di integrale equiparazione dei trattamenti, quando la stessa disciplina salvaguardi le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell’autorità destinataria del rinvio.
  • Una disciplina transitoria che si limita a fissare criteri provvisori per gli accantonamenti previdenziali non costituisce necessariamente una regolamentazione generale del trattamento di quiescenza e può essere sostituita da una successiva disciplina provvisoria più ampia, adottata dopo il fallimento delle trattative sindacali.
  • La fissazione di un termine per l’esercizio di un’opzione tra diversi regimi previdenziali è legittima quando l’amministrazione fornisce agli interessati informazioni individuali sufficienti sui dati retributivi e previdenziali, così da rendere la scelta effettivamente consapevole e ponderata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRiordino e organizzazione della PA
RamiPubblico impiego e concorsiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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