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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33125/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, proposta ai sensi degli artt. 47-ter dell'ordinamento penitenziario e 147, comma primo, n. 2, c.p., in favore di un detenuto affetto da plurime patologie. Sulla base della documentazione sanitaria, il giudice aveva ritenuto che le condizioni di salute, pur complesse, non fossero incompatibili con la detenzione carceraria, essendo possibile assicurare le cure necessarie mediante il monitoraggio e i trattamenti dell'amministrazione penitenziaria e, quando necessario, mediante ricoveri o accessi a strutture sanitarie esterne. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 147, comma primo, n. 2, c.p. e 47-ter ord. pen., lamentando l'inattività dell'area sanitaria penitenziaria e il mancato espletamento di una perizia medico-legale sulla compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione. Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, ritenendola fondata su mere congetture. Il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio sanitario e delle conclusioni del Tribunale di sorveglianza, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che, per il differimento della pena per grave infermità fisica e per la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., occorre valutare non solo la gravità della patologia, ma anche la concreta possibilità di assicurare le cure in ambito penitenziario o, se necessario, presso strutture esterne, bilanciando il diritto alla salute con le esigenze di tutela della collettività. Nel caso concreto, il Tribunale aveva esaminato analiticamente e in modo aggiornato la documentazione medica, ritenendo il quadro clinico stabilizzato, monitorato e adeguatamente gestito. Il diniego della perizia è stato ritenuto legittimo, poiché la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale e il materiale sanitario già acquisito era stato motivatamente considerato sufficiente. Sono state inoltre ritenute adeguatamente motivate le valutazioni sull'assenza di un comprovato aggravamento, sull'adeguatezza dell'assistenza sanitaria e sulla persistente pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità e pluralità dei precedenti e dalla commissione di ulteriori condotte illecite relativamente recenti.

Norme richiamate

  • art. 147, comma primo, n. 2, c.p.

    Consente il differimento dell'esecuzione della pena in presenza di grave infermità fisica; la valutazione richiede l'esame della compatibilità concreta delle condizioni di salute con la detenzione.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Disciplina la detenzione domiciliare; la decisione richiede la verifica della possibilità di assicurare adeguatamente le cure necessarie in carcere o mediante strutture sanitarie esterne, bilanciando il diritto alla salute e la tutela della collettività.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    È richiamato quale disposizione rilevante per la detenzione domiciliare connessa alle condizioni di salute; la sua applicazione presuppone una concreta valutazione delle esigenze sanitarie e della compatibilità con l'esecuzione intramuraria.

  • art. 11 ord. pen.

    Prevede il ricorso a strutture sanitarie esterne quando le necessità di cura non possano essere soddisfatte adeguatamente nell'ambito penitenziario.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamato nella clausola relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel decidere sulla compatibilità tra detenzione e condizioni di salute, il giudice deve valutare non soltanto la gravità della patologia, ma soprattutto se le cure necessarie possano essere concretamente assicurate nel circuito penitenziario oppure, quando occorra, mediante strutture sanitarie esterne, bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività.
  • Il rigetto della richiesta di differimento della pena o di detenzione domiciliare per ragioni sanitarie è legittimo quando il giudice di sorveglianza esamini in modo analitico e aggiornato la documentazione medica e motivi logicamente sulla stabilizzazione, sul monitoraggio e sull'adeguata gestione del quadro clinico.
  • La perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale; il giudice di merito può negarla anche in presenza di pareri tecnici o documenti difensivi quando ritenga, con motivazione adeguata e immune da manifeste illogicità, che gli elementi già acquisiti siano sufficienti per decidere.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del compendio sanitario o la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa lettura delle risultanze documentali, quando la motivazione sia congrua, coerente e priva di evidenti aporie logiche.
  • Nel giudizio sulla richiesta di differimento della pena per motivi di salute può assumere rilievo anche la persistente pericolosità sociale del condannato, purché essa sia motivata sulla base delle risultanze processuali e sia inserita nel complessivo bilanciamento richiesto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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