Cassazione Penale, Sentenza n. 37863/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona: Bastari contestava l'errata applicazione delle norme sulla prescrizione (art. 157 c.p. e art. 219, comma 2, legge fall.) sostenendo che la Corte avesse qualificato come "aggravante ad effetto speciale" un'aggravante che non lo sarebbe, con conseguente errato calcolo del termine prescrizionale; inoltre denunciava contraddizioni nella motivazione sull'applicazione della legge n. 251/2005. Roma deduceva vizio motivazionale nella valutazione delle prove orali.
La decisione
La Corte di Cassazione: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a Roma Ivo perché il reato si è estinto per morte dell'imputato; 2) ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto; 3) per Bastari ha ritenuto infondate le censure sulla prescrizione, confermando l'applicazione della disciplina più favorevole della legge 251/2005 e calcolando il termine prescrizionale in 18 anni e 9 mesi, prorogato dagli atti interruttivi e dalle sospensioni (per complessivi 1308 giorni) fino al 22 agosto 2022, quindi non decorso; 4) ha però annullato con rinvio la decisione limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216 u.c. legge fall.) per l'illegalità della previa cornice edittale dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018), rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Perugia perché determini le pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; 5) il resto del ricorso di Bastari è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Rilevato che, secondo la disciplina applicabile (anche dopo legge 251/2005), la recidiva ad effetto speciale incide sul calcolo del termine base di prescrizione; il giudice ha applicato l'interpretazione che considera la recidiva specifica infraquinquennale come circostanza ad effetto speciale rilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale
La Corte ha applicato la disciplina più favorevole introdotta dalla legge 251/2005, ritenendola applicabile anche se vi sono aumenti per recidiva specifica infraquinquennale; la norma incide sul modo di computare la prescrizione e sull'esclusione dell'effetto del bilanciamento ex art. 69 c.p. sulla pena massima
art. 219 legge fallimentare, comma 2 n.1
La ricorrente sosteneva che la qualificazione della circostanza come aggravante ad effetto speciale fosse errata; la Corte ha invece ricondotto la questione alla presenza della recidiva specifica infraquinquennale, che legittima l'aumento ad effetto speciale nel calcolo della pena e della prescrizione
Applicato per determinare l'aumento della pena (metà in più) in presenza di recidiva specifica infraquinquennale, con conseguente incidenza sul termine prescrizionale
Rilevata l'incidenza degli atti interruttivi sulla proroga del termine di prescrizione (aumento di un quarto in relazione agli atti interruttivi rilevati)
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
La previsione è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) perché fissava la durata in modo rigido; la Corte di Cassazione ha perciò annullato la determinazione delle pene accessorie ritenendola basata su norma dichiarata illegittima e ha disposto il rinvio per la loro nuova determinazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 05/12/2018
Dichiarata l'illegittimità della formulazione dell'art. 216 u.c. legge fall. nella parte che fissava la durata delle pene accessorie in modo inderogabile; la pronuncia ha effetto manipolativo/sostitutivo imponendo la ricalificazione della durata delle pene accessorie da parte del giudice di merito
Indica i criteri che il giudice dovrà utilizzare per determinare in concreto la durata delle pene accessorie nel giudizio di rinvio (valutazione discrezionale in base a criteri di personalità, gravità, recidiva, ecc.)
Stabilisce che l'annullamento con rinvio circoscritto ad un punto produce autorità di cosa giudicata sugli altri punti non connessi; la Cassazione ha quindi lasciato ferme le statuizioni non collegate alla determinazione delle pene accessorie
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato: la sentenza va annullata senza rinvio per quella posizione.
- In caso di contrasto sulle regole di calcolo della prescrizione, il giudice applica la disciplina più favorevole al reo; tuttavia la recidiva ad effetto speciale (es. recidiva specifica infraquinquennale) incide sul massimale della pena e quindi sul calcolo del termine prescrizionale.
- Le critiche alla motivazione devono considerare il testo nella sua interezza: estrapolare singole frasi può risultare inammissibile se la decisione è coerente nel complesso.
- Se una norma che ha inciso sulla determinazione delle pene accessorie viene dichiarata incostituzionale con effetto sostitutivo/manipolativo, le pene accessorie già irrogate devono essere ricalcolate dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione annulla con rinvio solo quel profilo lasciando ferme le altre statuizioni non connesse.
- Nella determinazione della prescrizione vanno considerati anche periodi di sospensione particolari (es. astensioni dei difensori); la parte difensiva deve allegare e contestare puntualmente eventuali periodi omessi nel computo.
- Quando si impugna la qualificazione di aggravanti, è necessario dimostrare concretamente come la diversa qualificazione modifichi gli effetti giuridici rilevanti (pena edittale, termine prescrizionale, ecc.), non limitandosi a censure meramente formali.
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