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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19320/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di tre ville effettuata da una società costruttrice. Gli acquirenti hanno agito per ottenere la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e il risarcimento dei danni, deducendo la presenza di numerosi vizi negli immobili, già denunciati e accertati anche in un precedente accertamento tecnico preventivo promosso dalla società venditrice. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo riconosciuti i vizi dalla venditrice e liquidando la riduzione del prezzo. In appello, la società venditrice ha ottenuto la riforma della decisione perché la Corte territoriale ha ritenuto prescritta l’azione, escludendo efficacia interruttiva sia alla diffida stragiudiziale sia al ricorso per accertamento tecnico preventivo. In cassazione il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno dedotto, da un lato, la nullità dell’appello per inesatta individuazione della società appellante per discordanza nella partita IVA, e, dall’altro, la violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sull’interruzione della prescrizione, sostenendo che la lettera del 27-12-2010, le successive iniziative difensive e la costituzione nel procedimento di ATP avessero interrotto il termine annuale di prescrizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che l’appellante fosse comunque compiutamente identificata nella denominazione sociale, nella sede e nel legale rappresentante, sicché l’erronea indicazione della partita IVA non comportava nullità dell’impugnazione. Ha invece accolto il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva dichiarato prescritta l’azione di riduzione del prezzo. La Corte ha affermato che, in tema di garanzia per vizi nella compravendita, la disciplina generale della prescrizione si applica anche all’azione ex art. 1495 c.c. e che sono idonee a interrompere il termine annuale le manifestazioni stragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. Inoltre, la costituzione degli acquirenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dalla venditrice, con richiesta di descrizione dei vizi, ha anch’essa avuto efficacia interruttiva; poiché il procedimento si è concluso con il deposito della relazione e la causa è stata introdotta entro l’anno da tale conclusione, l’azione non era prescritta. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, per l’esame nel merito della domanda e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato come norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta, posta a fondamento della domanda degli acquirenti.

  • art. 1492 c.c.

    Costituisce la base dell’azione di riduzione del prezzo proposta dagli acquirenti.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla garanzia per vizi e sul risarcimento del danno.

  • art. 1495 c.c.

    Disciplina la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi; la Corte afferma che alla prescrizione annuale si applica la disciplina generale dell’interruzione.

  • art. 2943 c.c.

    Le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme dell’art. 1219, comma 1, c.c., sono atti idonei a interrompere la prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    L’interruzione determina l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla cessazione dell’effetto interruttivo.

  • art. 2963 c.c.

    Il giorno iniziale del termine non si computa ai fini del decorso della prescrizione.

  • art. 1219 c.c.

    Le diffide e le manifestazioni stragiudiziali di volontà del creditore, se compiute nelle forme previste, possono interrompere la prescrizione.

  • art. 163 c.p.c.

    La denominazione sociale della parte è elemento necessario per la sua identificazione nell’atto introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    La mancanza della denominazione sociale, se impedisce l’individuazione della parte, determina nullità dell’atto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali nel motivo sulla pretesa nullità dell’appello per soggetto diverso.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali nel medesimo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del giudice di merito circa il riconoscimento dei vizi e l’efficacia delle risultanze probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata accolta solo quanto alla prescrizione, non per violazione delle regole di valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Nella compravendita, l’azione di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. è soggetta alla disciplina generale della prescrizione, sicché possono operare gli ordinari atti interruttivi previsti dall’art. 2943 c.c.
  • La manifestazione stragiudiziale, da parte del compratore, della volontà di esercitare la garanzia per vizi, se effettuata nelle forme dell’art. 1219, comma 1, c.c., interrompe la prescrizione dell’azione di riduzione del prezzo o di risoluzione.
  • L’effetto interruttivo prodotto da un giudizio conservativo, quale l’accertamento tecnico preventivo, si protrae fino alla conclusione del procedimento, individuata nel deposito della relazione del consulente.
  • In tema di individuazione della parte processuale, l’erronea indicazione della partita IVA non determina nullità dell’atto se la società è comunque identificabile attraverso denominazione, sede e legale rappresentante.
  • Ai fini del decorso della prescrizione annuale, il giorno iniziale non si computa; pertanto, occorre verificare con precisione la data della consegna del bene e la data degli atti interruttivi per stabilire la tempestività dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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