Cassazione Penale, Sentenza n. 31799/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su vizio di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., con riferimento all'art. 157 c.p.), deducendo che il dies a quo della prescrizione per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali INPS relativi ai mesi luglio-dicembre 2012 andava individuato nella scadenza dei termini di versamento (dicembre 2012) e non nella scadenza indicata nel capo di imputazione dopo contestazione/accertamento (marzo/giugno 2013). In sintesi, il ricorrente sosteneva che i residui reati fossero estinti per prescrizione prima della pronuncia di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il principio secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali si configura come consumazione prolungata e che il dies a quo per la prescrizione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilità, ossia il 16 gennaio dell'anno successivo (quindi 16/01/2013 per le omissioni fino a dicembre 2012), al quale va aggiunto il termine per i 3 mesi previsto per il pagamento che sospende la prescrizione. Tenuto conto della recidiva specifica infraquinquennale (che ha elevato il termine prescrizionale a 9 anni) e dei 413 giorni di sospensione del dibattimento, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello del 18/04/2023. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende oltre alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1-bis
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali si configura come reato a consumazione prolungata; la cessazione si identifica con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilita (16 gennaio dell'anno successivo) e al dies a quo si aggiungono i tre mesi per il pagamento che producono l'effetto di sospensione della prescrizione/non punibilita.
Riferimento normativo sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ha interpretato il dies a quo in conformita al trattamento del reato come consumazione prolungata (scadenza del termine per l'ultima mensilita piu i tre mesi).
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per il motivo di cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
Previsione sulla condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso; applicata la disposizione per condannare il ricorrente al pagamento alla Cassa delle Ammende.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 3, comma 6) e modifiche
Riferimento alla modifica che ha introdotto la soglia di punibilita di euro 10.000 annui; contestualizza la fattispecie di omesso versamento come regolata da questo quadro normativo.
Sentenze della giurisprudenza di legittimita citate (Sez. 3, n. 649/2016; n. 30178/2017; n. 9196/2024 ecc.)
La Corte richiama e applica precedenti giurisprudenziali secondo cui le omissioni infraannuali costituiscono momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata e che il termine per la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilita piu il termine di 3 mesi per il pagamento, con effetto di sospensione della prescrizione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata con riferimento al criterio per l'attribuzione dell'onere a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende, con valutazione equitativa e senza ritenere automatica responsabilita per dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali le omissioni infrannuali si considerano momenti esecutivi di un unico reato a consumazione prolungata; il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine per il versamento dell'ultima mensilita, cioe il 16 gennaio dell'anno successivo.
- Al dies a quo individuato per la prescrizione va aggiunto il termine per i 3 mesi concessi per il pagamento dopo la contestazione/accertamento; tale termine ha natura perentoria e comporta la sospensione della prescrizione e la possibilita di non punibilita se il pagamento avviene entro tale termine.
- La contestata recidiva specifica infraquinquennale incide sul calcolo del termine prescrizionale (es. aumento del termine di prescrizione), pertanto va sempre verificata la presenza di recidiva ai fini del computo temporale.
- I periodi di sospensione del processo (ad es. sospensione del dibattimento) devono essere sommati al termine prescrizionale e possono impedire la maturazione della prescrizione alla data di pronuncia.
- In sede di impugnazione per prescrizione e decorrenza del dies a quo, occorre confrontare la fattispecie con la giurisprudenza consolidata che qualifica il reato come consumazione prolungata; argomentazioni contrarie che ignorino tale orientamento rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate.
- Se alla data della pronuncia impugnata la prescrizione non si è ancora maturata, il ricorso per cassazione volto ad ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione è destinato a essere inammissibile o infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31792/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31793/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31794/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31795/2024 del 05/08/2024
- Sentenza penale · 5 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31796/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →