Cassazione Civile, Ordinanza n. 21515/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della giustizia tributaria che aveva condannato la regione al pagamento di spese legali liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'ente aveva emesso un mandato di pagamento per un importo superiore a quello originariamente liquidato; la corte tributaria di secondo grado aveva quindi dichiarato chiuso il procedimento e compensato le spese di lite senza spiegare le ragioni della compensazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di ottemperanza e sull'accertamento della soccombenza virtuale, deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 15-46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per avere disposto la compensazione delle spese senza indicare gravi ed eccezionali ragioni e con motivazione sostanzialmente assente.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché dichiari la cessata materia del contendere e provveda nuovamente e con adeguata motivazione sulle spese di lite, sulla base del principio secondo cui la compensazione nel processo tributario richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni non illogiche o erronee. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per verificare la tempestività del ricorso in cassazione, poiché la sentenza impugnata non era stata notificata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma che collega al processo tributario il termine semestrale per impugnare previsto dall'art. 327 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del secondo motivo, diretto a denunciare la violazione di norme processuali sulla regolazione delle spese.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro del primo motivo, fondato su omessa pronuncia.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla dedotta omessa pronuncia.
artt. 15-46 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dal ricorrente quale complesso normativo sulla disciplina delle spese nel processo tributario.
richiamato per denunciare l'assenza di motivazione della decisione sulla compensazione delle spese.
art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
menzionato dalla corte tributaria di merito per dichiarare chiuso il procedimento di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta solo se il giudice individua e indica espressamente in motivazione gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione mancante, apparente o illogica integra vizio denunciabile in cassazione.
- La mera sopravvenuta soddisfazione del credito dopo la proposizione del ricorso non legittima di per sé la compensazione delle spese: il giudice deve comunque regolare le spese in modo motivato, tenendo conto della soccombenza virtuale e della sequenza processuale.
- Quando il motivo che investe la regolazione delle spese è fondato, gli altri motivi che riguardano il merito della pronuncia possono restare assorbiti.
- La Corte di cassazione, in tema di spese processuali, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'opportunità della compensazione, ma verifica che la decisione rispetti il requisito legale della motivazione e non ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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