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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21515/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della giustizia tributaria che aveva condannato la regione al pagamento di spese legali liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, l'ente aveva emesso un mandato di pagamento per un importo superiore a quello originariamente liquidato; la corte tributaria di secondo grado aveva quindi dichiarato chiuso il procedimento e compensato le spese di lite senza spiegare le ragioni della compensazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di ottemperanza e sull'accertamento della soccombenza virtuale, deducendo violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 15-46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per avere disposto la compensazione delle spese senza indicare gravi ed eccezionali ragioni e con motivazione sostanzialmente assente.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché dichiari la cessata materia del contendere e provveda nuovamente e con adeguata motivazione sulle spese di lite, sulla base del principio secondo cui la compensazione nel processo tributario richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni non illogiche o erronee. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta solo se il giudice individua e indica espressamente in motivazione gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione mancante, apparente o illogica integra vizio denunciabile in cassazione.
  • La mera sopravvenuta soddisfazione del credito dopo la proposizione del ricorso non legittima di per sé la compensazione delle spese: il giudice deve comunque regolare le spese in modo motivato, tenendo conto della soccombenza virtuale e della sequenza processuale.
  • Quando il motivo che investe la regolazione delle spese è fondato, gli altri motivi che riguardano il merito della pronuncia possono restare assorbiti.
  • La Corte di cassazione, in tema di spese processuali, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'opportunità della compensazione, ma verifica che la decisione rispetti il requisito legale della motivazione e non ponga le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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