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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21846/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società concedente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi contro la sentenza della Corte d’appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la risoluzione del contratto di affitto di azienda relativo alla gestione commerciale del complesso immobiliare denominato Villaggio Calampiso per inadempimento della concedente, e l’aveva inoltre condannata a restituire il deposito cauzionale e a rimborsare le spese sostenute per lavori di manutenzione. Prima della decisione di legittimità, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dai legali rappresentanti e dal difensore. Il fallimento intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, verificandone la conformità ai requisiti di legge, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese. Ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non nell’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se munita dei requisiti formali richiesti, consente l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente valida e proveniente dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non anche in caso di estinzione del processo per rinuncia.
  • Se l’intimato non svolge difese nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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