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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12837/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mandatario)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il resistente chiedendo il pagamento di un compenso per un incarico verbale che, secondo la sua prospettazione, gli era stato conferito per svolgere trattative e definire transattivamente un debito verso un terzo avvocato e per adoperarsi allo scioglimento di una comunione con un fratello del resistente. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto provato il mandato senza rappresentanza, valorizzando l'attività svolta e liquidando il compenso in via equitativa in misura pari al 2% del valore dell'operazione, sulla base degli usi della Camera di Commercio di Lucca. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, qualificando il rapporto come mediazione atipica e negando il compenso per difetto di iscrizione nei ruoli/registro previsti dalla disciplina della mediazione, escludendo anche l'azione di arricchimento senza causa. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul mandato, sostenendo che l'attività del mandatario può consistere anche in trattative e atti giuridicamente rilevanti non negoziali; 2) violazione delle norme processuali sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte d'appello avesse travisato la domanda e il contenuto della vicenda, qualificando il rapporto come mediazione anziché mandato; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita introduzione di una questione nuova senza preventiva interlocuzione; 4) violazione dell'art. 2041 c.c., perché la domanda proposta non era fondata sul compenso da mediazione, ma sull'arricchimento senza causa. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la configurabilità del mandato solo perché il mandatario non aveva posto in essere negozi giuridici, senza considerare che il mandato può riguardare anche attività giuridiche non negoziali e trattative finalizzate alla conclusione di contratti o transazioni; ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché verifichi se l'accordo dedotto integri effettivamente un mandato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1703 c.c.

    Il mandato non richiede necessariamente il compimento di negozi giuridici; può comprendere anche attività giuridiche non negoziali e trattative finalizzate alla conclusione di un affare.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina del mandato per affermare che la qualificazione del rapporto va fatta in base alla struttura dell'incarico e non solo all'esito o alla presenza di rappresentanza.

  • art. 1709 c.c.

    Evocato dalla parte ricorrente come base del diritto al compenso del mandatario.

  • art. 1720 c.c.

    Evocato dalla parte ricorrente come base del diritto al compenso e/o al rimborso del mandatario.

  • art. 2041 c.c.

    Domanda proposta solo in via subordinata; la censura sul suo rigetto è stata assorbita dall'accoglimento delle censure principali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare la pronuncia su una domanda diversa da quella proposta.

  • art. 163 c.p.c.

    Invocato per dedurre il travisamento del contenuto dell'atto introduttivo e della domanda.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per dedurre la mancata instaurazione del contraddittorio su una questione ritenuta nuova.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamato per contestare l'interpretazione del rapporto e delle allegazioni di parte.

  • art. 1753 c.c. e ss.

    Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del rapporto come mediazione anziché mandato.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro dei vizi denunciati in cassazione, soprattutto violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • L. 39/1989

    Richiamata per la disciplina dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori, la cui mancanza era stata valorizzata dalla Corte d'appello per escludere il compenso.

  • d.lgs. 59/2010

    Richiamato in relazione al registro dei mediatori sostitutivo del precedente ruolo.

Massime di principio

  • Per qualificare un rapporto come mandato o mediazione non è निर्णisivo il solo fatto che l'incaricato abbia o meno il potere di rappresentanza, poiché sia il mandato sia la mediazione possono operare anche senza rappresentanza.
  • Il mandato può avere a oggetto non solo la conclusione di negozi giuridici, ma anche attività giuridiche non negoziali e trattative preordinate alla conclusione di accordi o alla definizione di controversie.
  • La distinzione tra mandato e mediazione va desunta dalla natura dell'incarico: nel mandato l'obbligo di eseguire l'incarico e il diritto al compenso non dipendono necessariamente dal risultato; nella mediazione, invece, l'attivazione è meramente eventuale e il compenso è legato all'effettiva conclusione dell'affare.
  • Quando la parte attrice allega un mandato e ne descrive l'esecuzione mediante trattative e attività finalizzate alla conclusione di accordi, il giudice non può escludere in astratto la configurabilità del mandato solo perché l'attività non consiste in un atto negoziale tipico.
  • La presenza o assenza di forma scritta non è, di per sé, decisiva per escludere il mandato, dovendosi distinguere il contratto di mandato dagli atti o procure eventualmente necessari per produrre effetti reali verso i terzi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoMediazione
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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