Cassazione Civile, Ordinanza n. 27604/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Dopo che erano state presentate quattro richieste di apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice depositò domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 c.c.i.i. e, alla scadenza del termine prorogato, presentò proposta e piano di concordato preventivo. L’attestazione era stata rilasciata da un professionista non ancora iscritto all’elenco ministeriale dei gestori della crisi. Alla vigilia dell’udienza fissata dal Tribunale di Milano, la debitrice depositò una nuova proposta, con nuova attestazione del medesimo professionista, che nel frattempo era stato iscritto all’elenco. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda e aprì la liquidazione giudiziale; la Corte d’appello di Milano confermò la decisione con sentenza n. 3538/2025, depositata il 19 dicembre 2025. La società e il legale rappresentante ricorsero per cassazione con tre motivi: (1) denunciarono l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega rispetto alla L. 155/2017 e in relazione all’art. 76 Cost., degli artt. 2, comma 1, lett. o), e 87 c.c.i.i., sostenendo che l’iscrizione nell’elenco non fosse richiesta per l’attestatore nominato dal debitore; (2) dedussero la violazione degli artt. 44, comma 1, lett. a), e 47, comma 4, c.c.i.i., in relazione all’art. 152 c.p.c., sostenendo che il termine per depositare la proposta non fosse perentorio e che fosse possibile sanare o integrare anche l’attestazione fino all’udienza; (3) dedussero la violazione degli artt. 40, comma 10, 44, comma 1-quater, e 105 c.c.i.i., sostenendo che proposta e piano potessero essere modificati dopo la domanda con riserva finché non fosse intervenuta una pronuncia di inammissibilità o non fosse scaduto il termine previsto dall’art. 105. La Corte rilevò inoltre che il ricorso non censurava l’autonoma valutazione della Corte d’appello sull’inattitudine del piano e sulla sostanziale mancata differenza tra il nuovo piano e quello già valutato negativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché non era stata impugnata una delle autonome rationes decidendi della sentenza d’appello: la valutazione negativa sull’inattitudine del piano, che restava idonea da sola a sorreggere la decisione. Ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo cui tale valutazione fosse un obiter dictum: nel controllo preliminare sull’ammissibilità del concordato, le valutazioni sostanziali sul contenuto e sulla fattibilità del piano possono costituire autonome ragioni decisorie, da censurare tutte; esse non sono invece meramente virtuali quando il giudice non si sia spogliato della potestas iudicandi per una decisione preclusiva in rito, come il difetto di giurisdizione o di competenza. La Corte non ha quindi accolto nel merito i motivi relativi all’iscrizione dell’attestatore, alla perentorietà del termine e alla possibilità di presentare una nuova proposta: l’inammissibilità del ricorso ha impedito che tali censure conducessero alla cassazione. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese in favore della controricorrente, liquidate in € 7.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; al pagamento in favore della controricorrente di ulteriori € 7.000; e al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
A ciò si aggiunga il rilievo di difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., sollevato dal controricorrente e plausibile (con riguardo, in particolare, alla relazione originaria del Dott. Pellizzari del 03.06.2025, al decreto ministeriale di iscrizione tardiva del professionista, al contenuto specifico della “nuova proposta” del 25.07.2025, essenziale per valutare se si trattasse di mera emenda o di aliud rispetto alla prima).
La Corte ha rilevato anche un plausibile difetto di autosufficienza per la mancata specifica indicazione di atti e documenti rilevanti ai fini delle censure, pur fondando la declaratoria di inammissibilità sulla mancata impugnazione di un’autonoma ratio decidendi.
L’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., sicché i ricorrenti vengono condannati altresì a pagare una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
In caso di decisione conforme alla proposta di definizione formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la conseguenza prevista dal testo richiamato, condannando i ricorrenti al pagamento di un’ulteriore somma pari ai compensi liquidati.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., i ricorrenti vengono condannati al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
La Corte applica il combinato disposto indicato per condannare i ricorrenti al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una decisione sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo è sorretta da più ragioni autonome, comprese valutazioni sostanziali sull’inattitudine del piano o sull’illegittimità del trattamento dei crediti, il ricorrente deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ragione idonea a sorreggere la decisione rende inammissibili, per difetto d’interesse, le censure rivolte alle altre.
- Una valutazione sostanziale sul contenuto o sull’idoneità del piano di concordato, formulata nel controllo preliminare di ammissibilità, non è un obiter dictum per il solo fatto che il giudice abbia già rilevato profili formali d’inammissibilità. Resta una ratio decidendi autonoma quando il giudice non si sia spogliato della potestas iudicandi sulla domanda; una valutazione di merito è invece virtuale quando sia preceduta da una decisione in rito preclusiva della cognizione, quale il diniego di giurisdizione o di competenza.
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