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Ordinanza

Ordinanza n. 967/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di regolarizzazione, notificato il 21 novembre 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di regolarizzazione. Nel corso del giudizio è emerso che l’unico difensore del ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dall’esercizio della professione dal 3 aprile 2025 al 2 ottobre 2026. Il Collegio ha esaminato gli effetti processuali della sospensione del difensore, rilevando che essa costituisce causa di interruzione automatica del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’interruzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sull’interruzione, tra cui l’art. 301 c.p.c., relativo alla sospensione del difensore. La sospensione dell’unico difensore determina automaticamente l’interruzione dal momento dell’evento, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza e senza necessità di dichiarazione o notificazione. L’ordinanza ha quindi natura meramente dichiarativa dell’effetto interruttivo già prodottosi il 3 aprile 2025. Il Collegio ha disposto la comunicazione dell’ordinanza all’Avvocatura dello Stato, al difensore sospeso e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nonché la notificazione personale al ricorrente, al fine di consentirgli di munirsi di un nuovo difensore e di procedere all’eventuale riassunzione. Il processo interrotto deve essere riassunto dalla parte più diligente, mediante atto notificato alle altre parti, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, secondo l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    L’interruzione del processo amministrativo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

    Rende applicabili al processo amministrativo le norme del codice di procedura civile sull’interruzione, comprese quelle relative alla sospensione del difensore.

  • art. 301 c.p.c.

    La sospensione del difensore costituisce causa di interruzione del processo; quando riguarda l’unico difensore, l’interruzione si produce automaticamente dal momento dell’evento.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto, se non prosegue su impulso della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, “deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”.

    Disciplina la riassunzione del processo interrotto e fa decorrere il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del difensore.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della protezione e dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sospensione disciplinare dell’unico difensore determina automaticamente l’interruzione del giudizio dal momento in cui l’evento si verifica, in applicazione dell’art. 301 c.p.c. richiamato dall’art. 79, comma 2, c.p.a., anche se l’evento non è conosciuto dal giudice o dalle altre parti e senza necessità di dichiarazione o notificazione.
  • La pronuncia giudiziale che accerta l’interruzione del processo per sospensione dell’unico difensore ha natura meramente dichiarativa, poiché l’effetto interruttivo si è già prodotto ex lege al verificarsi dell’evento.
  • Il processo interrotto deve essere riassunto dalla parte più diligente mediante atto notificato a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, secondo l’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.; la comunicazione o notificazione del provvedimento che accerta l’interruzione può rendere legalmente conoscibile l’evento e avviare il termine per la riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

Testo integrale

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