Cassazione Penale, Ordinanza n. 06259/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra fatti oggetto di diverse sentenze. Il Tribunale di Brescia ha rigettato l'istanza. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente dal condannato, che si riservava di far redigere i motivi al difensore di fiducia, e con una separata dichiarazione resa in istituto penitenziario. Il ricorso non conteneva comunque alcun motivo. La Corte ha rilevato l'inammissibilità del gravame perché, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla L. n. 103/2017, l'atto di ricorso e i motivi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
Norme richiamate
Norma invocata dall'istante per ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra fatti oggetto di sentenze diverse, ma la Corte non entra nel merito della richiesta per l'inammissibilità del ricorso.
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
Richiamata come fonte di modifica dell'art. 613 c.p.p., che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione qualificata del ricorso per cassazione.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'atto di ricorso e i motivi devono essere sottoscritti da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è sufficiente.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza delle questioni che si intenderebbero dedurre.
- Il ricorso per cassazione privo di motivi autonomamente esposti è comunque inammissibile, poiché non consente alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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