Cassazione Penale, Sentenza n. 29615/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. (23/06/2022) che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale dell'obbligo di dimora. Il ricorrente ha dedotto novità sopravvenute (l'esclusione nel giudizio principale dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. e la morte della persona offesa) e il decorso del tempo (fatti risalenti al 2014), sostenendo che tali elementi renderebbero non più attuale o non più adeguata la misura cautelare, concentrando inoltre l'impugnazione sull'ipotesi di estorsione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le questioni proposte consistessero in valutazioni di merito e di fatto non consentite in sede di legittimità, che mancava una precisa censura di violazione di norme e che il ricorrente aveva omesso di confrontarsi con la parte motivazionale che evidenziava anche la commissione di plurime truffe (oltre all'estorsione). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per culpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La norma sull'aggravante è richiamata dal ricorrente come fatto nuovo (la sua esclusione nel giudizio principale), ma la Corte non entra nel merito della sua rilevanza ai fini cautelari perché il ricorso si risolve in una rivalutazione dei fatti e delle circostanze che il giudice di merito ha già valutato
art. 591 comma 1 lett. c) codice di procedura penale
Richiamato quale fondamento dell'inammissibilità per aspecificità: la Corte ritiene che il ricorso non abbia adeguata correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le esplicitazioni del provvedimento impugnato, configurando aspecificità che conduce all'inammissibilità
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari personali quando le censure proposte non rientrano nei limiti consentiti in sede di legittimità
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari è ammessa la censura solo se si denuncia violazione di legge o manifestissima illogicità della motivazione; non è possibile chiedere la revisione delle valutazioni di fatto svolte dal giudice del merito
- Se si impugna la continuazione o l'adeguatezza di una misura cautelare occorre contestare specificamente la motivazione del giudice e non limitarsi a esporre fatti nuovi senza collegare tali fatti a un vizio giuridico concreto
- Le novità processuali (esclusione di aggravanti, morte della persona offesa, decorso del tempo) possono essere rilevanti ma vanno illustrate dimostrando come incidano sul presupposto della necessità o proporzionalità della misura, evitando ragionamenti meramente ricostruttivi dei fatti
- È fondamentale confrontarsi con l'intera motivazione del provvedimento impugnato: chi ignora le argomentazioni che valorizzano altre condanne o elementi (es. plurime truffe oltre l'estorsione) rischia l'aspecificità e l'inammissibilità
- Prima di proporre ricorso per cassazione valutare se la questione può essere più efficacemente rimessa in sede di merito (istanza di riesame o appello) piuttosto che come censura in cassazione, dove i margini per rimettere in discussione i fatti sono molto limitati
- Per evitare sanzioni (spese e ammende) nell'ipotesi di ricorso infondato o inammissibile, il difensore deve valutare con attenzione la rilevanza giuridica delle censure e formulare motivazioni precise e ancorate a violazioni di legge o a palese illogicità della decisione impugnata
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