Cassazione Penale, Ordinanza n. 09331/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la condanna di primo grado, è rimasta dunque ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo. La vicenda riguardava la ritenuta responsabilità per detenzione/circolazione illecita di sostanze stupefacenti in quantità non trascurabile, furti di acqua e di energia elettrica e occupazione/invasione di edifici. I motivi di ricorso, in sintesi, denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 e per i furti aggravati, nonché sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi delle doglianze già svolte in appello, quindi non specifici e solo apparenti, oltre che manifestamente infondati; ha ritenuto il terzo motivo generico e comunque infondato perché la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato la sussistenza della recidiva valorizzando i precedenti penali come indice di maggiore riprovevolezza.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata ai fini della conferma della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti.
Norma richiamata per i furti oggetto di conferma in appello, riferiti in concreto a volumi di acqua e a energia elettrica.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione e confermata dalla decisione di merito.
Aggravante del furto richiamata nella contestazione con riferimento ai volumi di acqua.
art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.
Aggravante del furto richiamata con riferimento all'energia elettrica.
Norma richiamata nella ricostruzione del fatto, relativa all'invasione di terreni o edifici.
Norma richiamata nella ricostruzione del fatto, collegata all'occupazione/invasione di immobili.
Richiamato per la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sulla maggiore riprovevolezza desunta dai precedenti penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla sentenza di merito deve avere funzione argomentata e non può essere soltanto apparente: il ricorso deve indicare puntualmente gli errori della decisione e non limitarsi a ribadire tesi già disattese.
- I motivi manifestamente infondati e generici non superano il vaglio di ammissibilità, specie quando contrastano con un orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato implicitamente dalla Corte.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta quando il giudice di merito spieghi che i precedenti penali esprimono una maggiore riprovevolezza della nuova condotta, coerente con la ratio dell'art. 99 c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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