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Sentenza

Sentenza n. 5258/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della "Determina Dirigenziale Rep. QI/1243/2025 del 28/03/2025, Prot. QI/68777/2025 del 28/03/2025, del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio con cui è stata rigettata l'istanza di condono prot. 0/545454, sot. 0, del 09/12/2004 per l'unità abitativa in Roma, Via Capracotta n. 22, int. 3, mq.78,00 di s.u.r. mq. 40 s.n.r. e una volumetria calcolata di mc 294,84, immobile censito al NCEU foglio 666 part. 2533, sub 4, notificato in data 06/08/2025 al solo Sig. Fruci Giorgio, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche previo accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla predetta domanda di condono edilizio.

Giustizia amministrativa202510453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un'unità abitativa abusiva, con domanda subordinata di accertamento della formazione del silenzio-assenso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono edilizio ex d.l. n. 269/2003 relativo a un'unità abitativa di volumetria pari a 294,84 mc, inserita in un edificio comprendente altre unità immobiliari e un garage, per una volumetria complessiva di 1.299,48 mc. In primo luogo hanno sostenuto che, essendo trascorsi trentasei mesi dal pagamento dell'ultima rata degli oneri concessori, si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono. Hanno dedotto la violazione della disciplina regionale e statale sul condono, degli artt. 20 e 21-nonies l. n. 241/1990, l'erroneità dei presupposti e la violazione dei principi di buon andamento e correttezza. In subordine, hanno contestato il computo unitario della volumetria, sostenendo che i genitori avevano presentato le domande nel proprio interesse soltanto per la prima abitazione e il garage, mentre le altre unità erano state destinate fin dall'origine ai figli, ciascuno dei quali le avrebbe utilizzate come prima casa; hanno inoltre richiamato i successivi trasferimenti per donazione e la distinta notificazione dei preavvisi di rigetto. Hanno dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, erronea rappresentazione dei fatti, difetto di presupposto e contraddittorietà. Infine hanno sostenuto che il preavviso e il diniego avrebbero dovuto essere notificati a tutti gli originari richiedenti, prospettando la nullità degli atti per omessa notificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il computo unitario della volumetria al momento della presentazione delle istanze, poiché l'intero edificio abusivo era stato realizzato dai genitori, che ne erano gli unici proprietari all'epoca dell'abuso; la successiva destinazione delle singole unità ai figli e i successivi trasferimenti non incidono sulla titolarità originaria né consentono il frazionamento artificioso delle domande di condono. La volumetria complessiva superava il limite di 600 mc previsto per l'unità non adibita a prima casa e, comunque, anche il limite di 900 mc applicabile considerando l'utilizzo come prima abitazione. Il Collegio ha escluso che l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto agli originari istanti comportasse l'annullabilità del diniego, trattandosi di procedimento vincolato e di vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso: secondo la concezione formale accolta dal Collegio, il silenzio-assenso non può formarsi quando l'istanza sia radicalmente inconfigurabile rispetto al modello normativo, come nel caso di superamento dei limiti volumetrici che costituiscono presupposto legale di condonabilità. L'omessa notificazione del diniego agli originari proprietari può incidere, al più, sulla piena conoscenza dell'atto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non costituisce causa di invalidità dell'atto. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.l. n. 269/2003

    Disciplina statale del condono edilizio applicata alla domanda relativa all'unità abitativa abusiva.

  • art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. n. 12/2004

    Prevede il limite volumetrico di 600 mc per l'unità immobiliare non adibita a prima casa; il giudice richiama inoltre il limite complessivo di 900 mc per l'ipotesi di prima casa.

  • art. 6, comma 3, l.r. n. 12/2004

    Invocato dai ricorrenti quale base della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono; il giudice ne esclude l'applicazione in presenza del superamento dei limiti volumetrici.

  • art. 20 l. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al silenzio-assenso; la formazione tacita del titolo è esclusa quando l'istanza è radicalmente inconfigurabile rispetto al modello legale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti del silenzio-assenso e all'autotutela, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione e alla contestata erroneità dei presupposti del diniego.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto agli originari istanti non determina l'annullabilità del provvedimento finale, trattandosi di vizio formale ininfluente in un procedimento vincolato.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990

    L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta annullabilità quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Nel condono edilizio, ai fini del rispetto dei limiti volumetrici, la volumetria deve essere considerata con riferimento all'intero edificio abusivo e alla situazione proprietaria esistente al momento della realizzazione dell'abuso e della presentazione dell'istanza, quando le diverse unità erano riconducibili a un unico proprietario; la successiva destinazione abitativa a favore di familiari o il successivo trasferimento delle unità non legittimano il frazionamento artificioso delle domande.
  • Il rapporto di parentela e la destinazione di singole unità immobiliari a prima abitazione dei familiari non sono opponibili all'amministrazione quando l'intero immobile abusivo era originariamente riferibile a un unico proprietario; la verifica dei limiti volumetrici deve quindi essere effettuata sulla consistenza complessiva rilevante secondo la legge.
  • Il silenzio-assenso non può formarsi su un'istanza di condono quando l'opera è radicalmente non condonabile per il superamento dei limiti volumetrici stabiliti dalla legge: il mancato rispetto di un requisito legale di validità può non impedire in astratto il silenzio-assenso, ma la radicale inconfigurabilità dell'istanza rispetto al modello normativo ne impedisce la formazione.
  • In un procedimento vincolato, l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto costituisce un vizio formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, quando il contenuto del diniego non avrebbe potuto essere diverso.
  • L'omessa notificazione del provvedimento amministrativo a uno degli interessati non costituisce, di per sé, elemento costitutivo dell'atto né causa di invalidità; può incidere sulla piena conoscenza del provvedimento e sulla decorrenza del termine per impugnarlo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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