Cassazione Penale, Ordinanza n. 07134/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge di 45 giorni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza/sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che lo aveva condannato per il reato ambientale di gestione illecita di rifiuti. Nel ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo: il termine di 45 giorni, decorrente dall'11/01/2019, scadeva il 25/02/2019, mentre l'impugnazione è stata presentata il 26/02/2019.
Norme richiamate
È la fattispecie incriminatrice per la quale il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della condotta contestata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine perentorio di impugnazione è inammissibile, senza che possa giungersi all'esame del motivo dedotto nel merito.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, il giudice di legittimità deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →