Cassazione Penale, Sentenza n. 24886/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per il delitto di minaccia aggravata. In cassazione l'imputato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la particolare tenuità del fatto fosse esclusa in modo non corretto, poiché la condotta sarebbe stata isolata e interrotta subito dopo essere stato bloccato con spray al peperoncino, senza ulteriori episodi nei giorni successivi; con il secondo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che per la concessione della pena sostitutiva non fosse necessaria una sua iniziativa, ma che l'attivazione dovesse provenire dal giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la non occasionalità della condotta risultava dai precedenti specifici dell'imputato, indicativi di abitualità, e che comunque la minaccia era connotata da particolare forza intimidatrice per le modalità concrete (uso di uno sgabello di metallo brandito per lanciarlo contro la vittima) e per i precedenti episodi minacciosi verso la medesima persona offesa e la moglie. Ha poi respinto il secondo motivo affermando che, ai fini della conversione/sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p., è l'imputato a dover attivare il relativo subprocedimento; pertanto non può dolersi in impugnazione di non avere ricevuto l'avviso previsto dalla norma quando non abbia sollecitato tempestivamente la sostituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la non occasionalità della condotta e l'abitualità desumibile da precedenti specifici ostano al riconoscimento del beneficio.
È il parametro cui ancorare la valutazione complessiva della tenuità del fatto, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
L'attivazione del subprocedimento di conversione della pena detentiva e la richiesta di pena sostitutiva spettano all'imputato; se la difesa non sollecita tempestivamente il giudice, non può poi lamentare in impugnazione la mancata attivazione o il mancato avviso.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in presenza di condotte non occasionali o abituali, desumibili anche da precedenti specifici dell'imputato.
- Il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione unitaria di tutte le circostanze concrete del fatto, incluse le modalità della condotta, la percezione della vittima e la forza intimidatrice dell'azione.
- Una minaccia realizzata con modalità concretamente aggressive e idonee a generare un serio timore nella persona offesa può escludere la particolare tenuità, specie se inserita in un contesto di pregresse minacce verso la medesima vittima.
- Per la sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p. l'iniziativa processuale deve provenire dall'imputato; la mancata richiesta tempestiva preclude la deduzione in cassazione del vizio relativo all'omesso avviso del giudice.
Come è indicizzato
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