Cassazione Civile, Ordinanza n. 16541/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento di contributi consortili di bonifica per l'anno 2014 relativo a immobili di proprietà della società resistente, ubicati nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica del consorzio ricorrente. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l'avviso perché, da un lato, il consorzio non avrebbe provato l'effettivo beneficio di bonifica e, dall'altro, la contribuente avrebbe dimostrato, tramite una perizia, l'insussistenza o l'inidoneità delle opere di bonifica e/o manutenzione degli impianti di irrigazione e drenaggio. Con l'unico motivo di ricorso, il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10 e 11 r.d. n. 215/1933, 12 e 14 L.R. Campania n. 4/2003 e 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di perimetro consortile e piano di classifica approvato, il beneficio è presunto e non grava sull'ente la prova dell'effettivo vantaggio; inoltre ha censurato la ritenuta sufficienza della prova contraria della contribuente, perché la sua contestazione sarebbe stata generica e non avrebbe specificamente attaccato la legittimità del piano di classifica o del provvedimento di perimetrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del consorzio. Ha cassato la sentenza della CTR della Campania e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errato l'impostazione del giudice di merito, perché, quando gli immobili siano inclusi nel perimetro di contribuenza e vi sia un piano di classifica approvato, il beneficio fondiario si presume; spetta quindi al contribuente allegare e provare in modo specifico i fatti contrari idonei a vincere tale presunzione, non essendo sufficiente richiamare genericamente la mancata o inidonea manutenzione delle opere di bonifica.
Norme richiamate
Il vantaggio diretto e immediato per i fondi consorziati costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ma, in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica approvato, tale beneficio si presume.
artt. 10 e 11 r.d. n. 215/1933
Le norme regolano il contributo di bonifica e il riparto della contribuenza; la Corte ribadisce che, se esiste un piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro consortile, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
artt. 12 e 14 L.R. Campania n. 4/2003
Le disposizioni regionali richiamate dal ricorrente sono lette in coerenza con la disciplina generale dei contributi di bonifica e con il piano di classifica approvato.
Se il consorziato contesta specificamente la legittimità del piano di classifica o la perimetrazione, viene meno la presunzione e si applica la regola generale sull'onere della prova; in difetto di tale contestazione specifica, grava sul contribuente la prova contraria rispetto alla pretesa contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge prospettato nel ricorso per cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di contributi consortili di bonifica, la presenza di un piano di classifica approvato e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza fanno presumere l'esistenza del beneficio fondiario e legittimano la pretesa contributiva del consorzio.
- Quando opera tale presunzione, non spetta al consorzio dimostrare in giudizio l'effettiva esecuzione o funzionalità delle opere di bonifica rispetto al singolo fondo; l'onere della prova contraria ricade sul consorziato.
- Il consorziato che impugna l'atto impositivo deve formulare una contestazione specifica, allegando in modo puntuale i vizi del piano di classifica o della perimetrazione, oppure dimostrando specifici fatti positivi contrari idonei a escludere ogni beneficio diretto e immediato.
- Non è sufficiente, per superare la presunzione, un generico richiamo a incuria, mancata manutenzione o inidoneità delle opere, se non accompagnato da una contestazione specifica dell'atto presupposto o da prove idonee a dimostrare l'assenza del beneficio per il fondo.
- Solo quando manchi il perimetro di contribuenza, il piano di classifica o la valutazione del singolo immobile nel piano, torna a operare la regola generale dell'art. 2697 c.c., con onere dell'ente di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
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