Cassazione Civile, Ordinanza n. 10964/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Nel giudizio di merito instaurato dalla società datrice di lavoro contro una dipendente per l'accertamento della legittimità di una sanzione disciplinare conservativa, un'organizzazione sindacale è intervenuta volontariamente deducendo che negli scritti difensivi della società fossero state inserite espressioni offensive e lesive della propria reputazione. Il sindacato ha chiesto la cancellazione delle frasi ex art. 89, comma 2, c.p.c. e anche il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. La Corte d'appello ha respinto la domanda di cancellazione e ha ritenuto non dovuto alcun risarcimento, condannando l'organizzazione sindacale alle spese di lite di primo e secondo grado. In cassazione il sindacato ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 91 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che, essendo risultata totalmente vittoriosa rispetto alla domanda principale sulla sanzione disciplinare, non poteva essere condannata alle spese; con il secondo ha sostenuto che la pronuncia ex art. 89 c.p.c. sarebbe solo ordinatoria e non parte della controversia, sicché non avrebbe potuto incidere sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la domanda proposta dal sindacato ex art. 89 c.p.c. costituisce una questione autonoma e distinta rispetto all'oggetto principale della lite, con propria individualità e idoneità anche al giudicato interno; di conseguenza, ai fini delle spese, il giudice deve valutare separatamente la soccombenza relativa a tale domanda accessoria. Poiché la Corte territoriale si era limitata a regolare le spese in relazione all'esito complessivo anche di quella autonoma domanda, non vi era violazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
prevede una duplice tutela rispetto alle espressioni offensive negli scritti difensivi: la cancellazione delle frasi sconvenienti o offensive e, ove ne ricorrano i presupposti, il risarcimento del danno; le relative statuizioni sono autonome rispetto al merito della causa
la regolazione delle spese segue la soccombenza, valutata anche con riferimento all'esito della domanda autonoma proposta ex art. 89 c.p.c.
norma invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'istanza di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. e l'eventuale domanda di risarcimento del danno sono questioni accessorie ma autonome rispetto al thema decidendum principale, sicché la relativa pronuncia può formare giudicato interno.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, la soccombenza va valutata considerando anche l'esito della domanda autonoma proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c., senza che la vittoria sul merito principale imponga automaticamente la compensazione o l'esonero dalle spese su tale autonoma questione.
- La censura sulla cancellazione delle frasi offensive non investe il merito principale della controversia, ma un potere discrezionale del giudice, la cui mancata decisione integra eventualmente vizio di omessa pronuncia, non già questione meramente ordinatoria insindacabile.
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