Cassazione Penale, Ordinanza n. 04675/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla mancata applicazione dell'ipotesi lieve. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/12/2022 lamentando, in sostanza, l'erronea esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la valutazione complessiva dei dati fattuali era corretta: la sostanza rinvenuta era pari a 338 dosi e la detenzione avveniva con occultamento all'interno di un'autovettura, con rinvenimento anche di documentazione contabile, elementi tutti ritenuti incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve entità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti va esclusa quando la quantità di sostanza, le modalità di occultamento e gli ulteriori elementi fattuali depongono per una detenzione non occasionale o comunque non minimamente offensiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso concreto, tra cui quantità della sostanza, modalità di detenzione e ulteriori indici sintomatici della destinazione illecita.
- È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a contestare l'esclusione della lieve entità senza confrontarsi con una motivazione di merito basata su dati fattuali significativi e convergenti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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